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Sentenza — n. 36774/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mohamed Naceur Khaldi, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena in epigrafe deducendo violazione di legge penale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, essendosi erroneamente fatto riferimento all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non applicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 per il quale è intervenuta la decisione, limitato ad una cessione illecita per 20,00 euro.

Regesto Legislator

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art. 85-bis d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 36774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali traffico grave di stupefacenti beni sequestrati reato di poca entità cosa di poco valore reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
Erronea è la disposta confisca del denaro contante ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 sul rilievo della sproporzione del suo ammontare rispetto alla condizione di attuale disoccupazione del ricorrente e della mancanza di giustificazione della sua provenienza.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Khaldi Mohamed Naceur, nato in Tunisia il 01/12/1991 avverso la sentenza del 25/03/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale , che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro;

RITENUTO IN FATTO

1. Mohamed Naceur Khaldi, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena in epigrafe deducendo violazione di legge penale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, essendosi erroneamente fatto riferimento all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non applicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 per il quale è intervenuta la decisione, limitato ad una cessione illecita per 20,00 euro.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Erronea è la disposta confisca del denaro contante ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 sul rilievo della sproporzione del suo ammontare rispetto alla condizione di attuale disoccupazione del ricorrente e della mancanza di giustificazione della sua provenienza. Invero, la detta ipotesi di confisca non è applicabile per espresso dettato normativo alla ipotesi di reato per la quale è intervenuta la sentenza, in ogni caso, incombendo alla accusa la prova della correlazione del bene da confiscare al reato.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ala confica della somma sequestrata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro, e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. Così