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Sentenza — n. 36772/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Oristano condannava, a seguito di patteggiamento, Maria Angela Amato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) per aver offeso Michela Orrù mentre procedeva, nell'esercizio delle sue funzioni di Agente di Polizia Locale, a contestarle una violazione del codice della strada, nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. in quanto, richiesta dalla stessa Agente di fornire indicazioni sulla propria identità personale, si rifiutava di dichiarare le proprie generalità. Il Tribunale applicava per tali reati la pena di otto mesi di reclusione, sospesa condizionalnnente.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 651 cod. pen; Sentenza — n. 36772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dal casellario giudiziale risulta che l'imputata era già stata condannata, per altro reato, con pena condizionalmente sospesa e che, pertanto, l'art. 165, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto imporre la subordinazione della concessione del beneficio a condizioni. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento, va valutato se il ricorso sia ammissibile, in quanto presentato per i motivi tassativamente indicati nell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, in particolare, se si sia al cospetto di una «pena illegale».

Parole chiave

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oltraggio alla corte remissione della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Oristano condannava, a seguito di patteggiamento, Maria Angela Amato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod.
art. 651 cod. pen
pen.) per aver offeso Michela Orrù mentre procedeva, nell'esercizio delle sue funzioni di Agente di Polizia Locale, a contestarle una violazione del codice della strada, nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di:

2. Amato Maria Angela, nata a Bosa il 07/09/1949 avverso la sentenza del 03/03/2022 del Tribunale di Oristano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Manila di Nardo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Oristano condannava, a seguito di patteggiamento, Maria Angela Amato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) per aver offeso Michela Orrù mentre procedeva, nell'esercizio delle sue funzioni di Agente di Polizia Locale, a contestarle una violazione del codice della strada, nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. in quanto, richiesta dalla stessa Agente di fornire indicazioni sulla propria identità personale, si rifiutava di dichiarare le proprie generalità. Il Tribunale applicava per tali reati la pena di otto mesi di reclusione, sospesa condizionalnnente.

2. Presenta ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari. Nell'unico motivo presentato, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 165, connma 2, cod. pen., avendo la sentenza impugnata concesso la sospensione condizionale della pena, senza subordinarla ad uno degli obblighi previsti nel testo di legge, nonostante l'imputata avesse in passato già usufruito del predetto beneficio.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va respinto.

2. Dal casellario giudiziale risulta che l'imputata era già stata condannata, per altro reato, con pena condizionalmente sospesa e che, pertanto, l'art. 165, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto imporre la subordinazione della concessione del beneficio a condizioni. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento, va valutato se il ricorso sia ammissibile, in quanto presentato per i motivi tassativamente indicati nell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, in particolare, se si sia al cospetto di una «pena illegale».

3. In proposito, non si ignora che, secondo un orientamento di legittimità, la concessione della sospensione condizionale della pena al di fuori dei presupposti legislativamente indicati integri un'ipotesi di illegalità della pena (come tale ricorribile in Cassazione). A talune condizioni, tale tesi riconduce al concetto di illegalità della pena anche l'inosservanza di disposizioni genericamente preposte al trattamento sanzionatorio, e cioè di norme che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni, quali, appunto, la sospensione condizionale (Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019, P., Rv. 275898;

Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118). Altra e più recente lettura - cui questo Collegio ritiene di aderire - oppone invece al succitato orientamento essenzialmente due ordini di ragioni (Sez. 3, n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, non mass.; Sez. 6, n. 23416 del 10/03/2022, Abbondanza, non mass.; Sez. 6 n. 18976 del 22/02/2022, Dibisceglia, non mass.; Sez. 6, n. 9690 del 17/02/2022, Dudun, non mass.; Sez. 3 n. 35485 del 23/04/2021, Rv. 281945, non mass.). Premesso che vengono qui in rilievo nozioni le quali non hanno matrice legislativa, ma che rappresentano il frutto di un articolato percorso di maturazione del diritto vivente (cui hanno concorso numerose pronunce, anche a Sezioni unite:

Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà; anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), il concetto di "illegalità" presuppone la totale estraneità della pena al sistema e sembra si stia gradualmente ma inesorabilmente restringendo a favore della finitima, mera "illegittimità" della pena, quest'ultima configurabile quando la sanzione, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività (in tal senso sembra andare, in base alle informazioni provvisorie, anche Sez.

U., del 31/03/2022, Savini e Sez. U. 14/07/2022, Sacchettino). Ciò accade, per esempio, quando il giudice abbia omesso di subordinare la concessione della sospensione condizione della pena a condizioni che pure avrebbero dovuto essere apposte obbligatoriamente per legge, come appunto nel caso che ci occupa. In secondo luogo, su un piano più sostanziale, è stata evidenziata l'estraneità della ratio delle disposizioni sulla sospensione condizionale al nucleo della "pena", non a caso tradizionalmente intesa quale malum passionis pro pter malum actionis.

Alla prospettiva della pena come sofferenza inflitta per l'offesa cagionata mediante il reato, la disciplina della sospensione condizionale si pone infatti in evidente alternativa, se non in netta antitesi. La normativa di cui agli artt. 163 ss. cod. pen. delinea infatti - con le parole della Corte costituzionale (Corte cost. ord., n. 295 del 2005), richiamate da una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, cit.) - un'ipotesi di «"astensione a tempo" dalla esecuzione della pena»; articola, cioè, un meccanismo di paralisi (soltanto eventualmente temporanea) della pretesa punitiva che, oltretutto, lungi dal condividere tutte le finalità della pena, persegue soltanto la prevenzione generale positiva, in funzione di potenziale recupero del condannato.4.

La concessione della sospensione condizionale della pena senza l'apposizione di condizioni, nonostante l'imputata avesse già goduto del medesimo beneficio in relazione a precedente condanna, va dunque ritenuta meramente illegittima. Di conseguenza, perché il motivo che la lamenta non rientra nel novero delle ìpotesì tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., iI ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de