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Sentenza — n. 36761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific reasoning on generic non-punishment claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding non-punishment due to minimal offensive capacity. The court ruled that the appellate judgment was not required to specifically address this generic argument when other specific grounds were raised, as such generic defects are inherently inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Appeal is not obligated to specifically evaluate generic claims of non-punishment when specific grounds are also presented, as generic defects remain inadmissible regardless of the lower court's decision on the specific issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reasoning non-punishment cause generic grounds Article 131-bis Penal Code appellate review limits court costs award perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. pen.
1 del capo di imputazione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per mancanza di querela, revocando le connesse statuizioni civili, rideterminando la pena inflitta in relazione alla condotta descritta al n.
Art. 342 cod. pen.
3 della medesima imputazione ex art. 342 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il primo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla dedotta censura sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2.
Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
art. 595 cod. pen
1 del capo di imputazione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per mancanza di querela, revocando le connesse statuizioni civili, rideterminando la pena inflitta in relazione alla condotta descritta al n.
art. 342 cod. pen
3 della medesima imputazione ex art. 342 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla dedotta censura sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 2015), Botta, Rv. 262700
(Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 2015), Botta, Rv. 262700).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Basile Francesco Antonio, nato a San Piero Niceto il 23/10/1951 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato Francesco Antonio Basile avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Grotto, in parziale riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alla condotta descritta al n. 1 del capo di imputazione, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., per mancanza di querela, revocando le connesse statuizioni civili, rideterminando la pena inflitta in relazione alla condotta descritta al n. 3 della medesima imputazione ex art. 342 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla dedotta censura sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di non punibilità, stante la minima o nulla capacità offensiva delal concreta condotta.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in relazione ad entrambi i convergenti motivi, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, alcun obbligo di valutazione e motivazione incombeva alla Corte di appello in relazione alla generica censura in appello che invocava l'applicazione della citata causa di non punibilità senza tener conto della specifica ragione del discostamento dal minimo edittale della pena in ragione della ritenuta gravità delle affermazioni offensive dirette, tra gli altri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

3. Invero, secondo consolidato orientamento, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 2015), Botta, Rv. 262700).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a