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Sentenza — n. 36578/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; specific recidivism increase upheld despite chronological discrepancy in prior convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Cristian Radu Chibzui against the Second Instance Court of Salerno's confirmation of his conviction for resisting Carabinieri. The appellant argued that the specific recidivism increase was improperly applied because one prior conviction occurred after the current offense, violating procedural logic. The court ruled that the appellate court correctly identified the current act as an expression of increased danger by referencing the later conviction to demonstrate non-occasional delinquency, thereby validating the statutory penalty enhancement under Article 63 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 1, n. 3; Art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen.: The court may consider facts chronologically subsequent to the current offense to establish the non-occasional nature of the conduct and justify the application of specific recidivism penalties based on increased dangerousness.

Parole chiave

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specific recidivism increased dangerousness chronological sequence penal code provisions appellate review non-occasional conduct sentencing enhancement recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 1, n. 3, cod. pen.
Art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vallo della Lucania a Cristian Radu Chizbui ex art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4304 del 6/07/1976, dep. 1977, Rv. 135519
(Sez. 5, n. 4304 del 6/07/1976, dep. 1977, Rv. 135519).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chibzui Cristian Radu, nato il 14/03/1983 avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vallo della Lucania a Cristian Radu Chizbui ex art. 337 cod. pen. per avere resistito ai carabinieri che gli intimavano l'alt per controllare i suoi documenti di guida e la carta circolazione non arrestando la marcia dell'autovettura, anzi accelerando così da costringere uno dei militari a aggrapparsi alla portiera del veicolo con grave rischio per la propria incolumità.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Chizbui si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione nell'applicare l'aumento di pena connesso alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale solo in considerazione delle precedenti condanne, ma senza spiegare perché il reato commesso sarebbe espressione di maggiore pericolosità del reo e, inoltre, trascurando che dei due precedenti penale a suo carico uno è relativo a fatti in realtà successivi a quelli per i quali si procede.CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello ha ritenuto che il reato per il quale si procede è espressione di «maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità», valutando che esso (commesso nel maggio del 2016 ) è cronologicamente vicino alle altre condotte per le quali è stato condannato — rapina, lesione personale e detenzione di armi commesse nel 2012 (con condanna nel 2013) e evasione dagli arresti domiciliari commessa nel giugno del 2017 (con condanna nel 2018) — e risulta connotato da particolare aggressività g, né può considerarsi occasionale ricaduta nel reato.

Come osservato nella requisitoria della Procura generale, nella argomentazione della Corte di appello, il richiamo al reato commesso nel 2017 sta a evidenziare la non occasionalità della condotta delittuosa per la quale si procede e non è da intendersi come indicazione di un precedente, che sarebbe in realtà posteriore al fatto per il quale si procede. Su queste basi la motivazione circa la applicazione della recidiva spiega la ragione per la quale il reato per il quale si procede è stato considerato espressione di «accresciuta pericolosità», in relazione alla quale può anche tenersi conto di elementi di valutazione che ne siano confermativi, seppure cronologicamente posteriori, perché indici della capacità delinquere ex art. 133, comma 2, n, 3, cod. pen. (Sez. 5, n. 4304 del 6/07/1976, dep. 1977, Rv. 135519).

Pertanto, la motivazione adottata dalla Corte di appello può considerarsi adeguata pur tenendo conto che quella che risulta e, in realtà, non una recidiva reiterata specifica infraquinquennale ma una recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla quale, comunque, l'aumento di pena è stato determinato nel rispetto dei criteri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua