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Sentenza — n. 35671/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35671/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello rfl Uerino ha dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt, 581, 591, collima 1, e 592 cod. proc. hen., l'impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in data 2.0 dicembre 2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di Serbouti Adil per il reato di detenzione ai fini di spaccio di Kg. 1,136 di nabhish. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità intrinseca ed estrinseca dell'unico motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Serbouti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione censura e propone una valutazione alternativa al dato probatorio sui quale il ragionamento del Tribunale aveva mosso, Ha sulla quantificazione della pena, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e cioè il fatto che l'imputato fosse il fornitore dei venditori al dettaglio.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
2.Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Serbouti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Serbouti Adii nato in Marocco il 15/10/1977 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, che ha chiesto la declaratoria di inamrbissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello rfl Uerino ha dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt, 581, 591, collima 1, e 592 cod. proc. hen., l'impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in data 2.0 dicembre 2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di Serbouti Adil per il reato di detenzione ai fini di spaccio di Kg. 1,136 di nabhish. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità intrinseca ed estrinseca dell'unico motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Serbouti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

L'impugnazione censura e propone una valutazione alternativa al dato probatorio sui quale il ragionamento del Tribunale aveva mosso, Ha sulla quantificazione della pena, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e cioè il fatto che l'imputato fosse il fornitore dei venditori al dettaglio.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4.L'ordinanza impugnata evidenzia come l'atto di appello dichiarato inammissibile vertesse su di un unico motivo, genericamente inerente alla severità del trattamento .sanzionatorio, alla determinazione della pena-base ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'ordinanza spiega, in conseguenza, le ragioni per le quali tali doglianze -a fronte di specifica motivazione sul punto da parte del giudice dì primo grado-fossero da ritenere del tutto generiche e come esse fossero peraltro smentite, guanto alle modalità di partecipazione al fatto (e gravità dello stesso) dalle sostanziali ammissioni dell'addebito e dalle oggettività emergenti. A fronte di tali considerazioni, l'odierno ricorso si limita, a sua volta, ad riwi generica contestazione, senza tuttavia addurre alcun preciso profilo idoneo ad evidenziare l'eventuale errore di diritto in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas