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Ordinanza — n. 35667/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35667/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Elmas Armalindo impugna la sentenza indicata in epgrate con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P,R, 309p-)0, 2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla risus ,i-,tenza di i.ause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod, proc. pen, 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-1915, cod. proc, peri. introdotto con in legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patte,gqiarnelito.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti remissione della pena abbandono del procedimento penale diritto di ottenere una decisione spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Eh n Armalindo Cui 05RUIW7 nato il 30/05/1993 in Albania avverso la sentenza del 22/02/2022 del Giudice dell' Udienza Preliminare di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Elmas Armalindo impugna la sentenza indicata in epgrate con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P,R, 309p-)0, 2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla risus ,i-,tenza di i.ause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod, proc. pen, 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-1915, cod. proc, peri. introdotto con in legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patte,gqiarnelito.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di urla somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il Consi fere relatore