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Ordinanza — n. 35662/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of procedural law regarding plea bargain effects. Appeal declared inadmissible because plea bargain precludes second-instance review. Court rules that defendant's waiver of responsibility bars all further proceedings including cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the second-instance judgment violated procedural law. The appellant argued that the lower court's reliance on a plea bargain improperly limited its cognition of responsibility and guilt. The court held that such a waiver creates preclusive effects on the entire process, including the cassation stage, thereby barring the review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The waiver of responsibility and guilt in a plea bargain creates preclusive effects on the entire procedural course, including the judgment of legality, thereby barring subsequent appeals.

Parole chiave

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plea bargain preclusion second instance review waiver of responsibility cassation inadmissibility procedural preclusion art 129 code of criminal procedure de plano inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pugliese Giovanna, nata a Napoli il 27.10.1982 avverso la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; ì OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente