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Ordinanza — n. 35661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it was filed personally by the defendant violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The defendant personally filed the appeal, directly violating Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the court rejected the appeal de plano and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal filed personally by the accused is inadmissible de plano because it fails to establish a valid relationship of appeal, rendering the procedural act void ab initio.

Parole chiave

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personal appeal filing inadmissible de plano Code of Criminal Procedure simplified procedure procedural nullity Cassa delle ammende improper appellant diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da KORRESHI MATTEO, nato a Ragusa il 10/12/2000 avverso la sentenza del 11 maggio 2022 del Tribunale di Ragusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore Il Pr d nte