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Sentenza — n. 35658/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Levakovic Massimo, nato a San Benedetto del Tronto il 29/11/1978 avverso l'ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Levakovic Massimo, nato a San Benedetto del Tronto il 29/11/1978 avverso l'ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro preclusione per tardività ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini osservanza dei termini opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Levakovic Massimo, nato a San Benedetto del Tronto il 29/11/1978 avverso l'ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO rilevato che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'aquila, in parziale accoglimento del riesame interposto da Massimo Levakovic avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato al suddetto, gravemente indiziato di più cessioni sanzionate ai sensi dell'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il divieto di dimora in Alba Adriatica in luogo di quello in origine disposto (riferito ai Comuni ricompresi nella provincia di Teramo); rilevato, ancora, che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso la difesa dell'indagato, lamentando violazione di legge anche processuale ai sensi delle lettere b),c), dell'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto; considerato, in particolare, che l'avviso dì deposito dell'ordinanza impugnata è stato comunicata il 2 maggio 2022 sia al difensore sia al Levakovic, mentre l'impugnazione risulta depositata il 6 maggio 2022 presso il Tribunale di Teramo ed è poi pervenuta presso la cancelleria del Tribunale di L'Aquila che ha emesso il provvedimento impugnato il 13 maggio 2022; ritenuto che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167) in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod, proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame è pervenuto all'ufficio competente oltre il termine di 10 giorni previsto per l'utile interposizione della relativa impugnazione (scaduto il 12 maggio 2022); ritenuto infine che alla inammissibilità, dichiara de plano, seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme