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Sentenza — n. 35656/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35656/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona, su appello cautelare del P.M., applicava a Massimo Giaccaglia la misura cautelare in carcere limitatamente al capo 1) della imputazione provvisoria (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). La ordinanza dava atto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, pur avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza, in quanto aveva ritenuto ostative sia la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del fatto che l'indagato era stato arrestato il primo giugno 2021 per un reato satellite dell'associazione, sia la mancanza di attualità del pericolo, in ragione della applicazione della misura custodiale (da ultimo domiciliare) per tale reato. Profili questi nella specie ritenuti dal Tribunale non ricorrenti.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. per il reato associativo. Il Tribunale non ha considerato che il ricorrente risultava già raggiunto da misura cautelare in relazione all'episodio del primo giugno 2021, e quindi in una situazione idonea a determinare effetti interruttivi dell'attività criminosa e deterrente per la recidiva delittuosa, e che difetta ogni elemento di segno contrario in ordine all'esistenza una concreta e attuale pericolosità anche solo astrattamente riconducibile all'associazione.

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza semiprigionia riabilitazione pena privativa della libertà detenuto casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Giaccaglia Massimo, nato a Ancona il 27/04/1968 avverso la ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona, su appello cautelare del P.M., applicava a Massimo Giaccaglia la misura cautelare in carcere limitatamente al capo 1) della imputazione provvisoria (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). La ordinanza dava atto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, pur avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza, in quanto aveva ritenuto ostative sia la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del fatto che l'indagato era stato arrestato il primo giugno 2021 per un reato satellite dell'associazione, sia la mancanza di attualità del pericolo, in ragione della applicazione della misura custodiale (da ultimo domiciliare) per tale reato. Profili questi nella specie ritenuti dal Tribunale non ricorrenti.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. per il reato associativo. Il Tribunale non ha considerato che il ricorrente risultava già raggiunto da misura cautelare in relazione all'episodio del primo giugno 2021, e quindi in una situazione idonea a determinare effetti interruttivi dell'attività criminosa e deterrente per la recidiva delittuosa, e che difetta ogni elemento di segno contrario in ordine all'esistenza una concreta e attuale pericolosità anche solo astrattamente riconducibile all'associazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina censure generiche e meramente oppositive. Si tratta infatti di rilievi aspecifici rispetti al ragionamento giustificativo della ordinanza impugnata che ha motivato puntualmente sulla "continuità" della pericolosità sociale del ricorrente anche dopo l'arresto subito a giugno 2021 (pag. 66), richiamando a tal fine la ricostruzione dei fatti riportata in motivazione e quanto rappresentato nel dettaglio sul punto dal P.M. nell'appello.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato quindi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va altresì disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec