Sentenza — n. 35628/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto da Sambataro Elio avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di calunnia. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Assume l'imputato che con l'atto di appello fosse stata criticata la sentenza di primo grado in modo specifico; si aggiunge che il reato era estinto per prescrizione già prima che il Tribunale depositasse la motivazione della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Assume l'imputato che con l'atto di appello fosse stata criticata la sentenza di primo grado in modo specifico; si aggiunge che il reato era estinto per prescrizione già prima che il Tribunale depositasse la motivazione della sentenza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sambataro Elio, nato a Potenza il 22/04/1979 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza il 07/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cennicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. Sergio Lapenna, difensore dell'imputato, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello proposto da Sambataro Elio avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di calunnia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Assume l'imputato che con l'atto di appello fosse stata criticata la sentenza di primo grado in modo specifico; si aggiunge che il reato era estinto per prescrizione già prima che il Tribunale depositasse la motivazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non è in contestazione che, al momento in cui il processo fu deciso all'esito del giudizio di primo grado (il 28.5.2020), il reato - commesso l'11.12.2012- non era estinto per prescrizione. Rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, nulla di specifico è stato dedotto, non essendo stato spiegato perché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, risultavano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 3.000,00 (tremila) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigl