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Ordinanza — n. 35217/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation and non-compliant legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarr Samba inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant argued for a violation of Article 444 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds did not meet the requirements of Article 448, paragraph 2, bis, and the appeal was entirely unmotivated. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2 bis, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if the alleged legal violation is not among those admissible under Article 448, paragraph 2, bis, and the appeal lacks any motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal simplified procedure lack of motivation Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural costs Cassazione pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2 bis, c.p.p.
pen., non soltanto esula da quelli che possono essere proposti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da SARR SAMBA, nato in Senegal il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità in quanto il motivo proposto, afferente alla violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., non soltanto esula da quelli che possono essere proposti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ma risulta anche del tutto privo di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos