Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain violation claims under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing application regarding the failure to verify exemption causes under Article 129 of the Criminal Code, arguing a violation of law. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to specific statutory violations, excluding general legal errors or issues regarding agreed punitive treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications in plea bargain cases are inadmissible if they allege general violations of law rather than the specific statutory grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da EL MAQOUILI ABDELADIM, nato in Marocco il 11/05/1987 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Con riferimento al primo motivo di ricorso, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Considerato, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito in quanto afferente al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 giugno 2022 Il consigliere tensore Il P