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Ordinanza — n. 35215/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to direct filing by the accused violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aboulakjam Adil inadmissible through a simplified procedure. The appellant directly submitted the petition to the court, which violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Direct appeals by the accused must comply with formal requirements, and failure to do so renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct filing procedural violation simplified procedure Code of Criminal Procedure court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
art. 73 d.P.R. 309/1990
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aboulakjam Adil nato in Marocco il 1.06.1976 avverso la sentenza del 11 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Aboulakjam Adil in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017); Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Cons9i,iere ensore Il Pr dent