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Ordinanza — n. 35214/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because it was directly filed by the appellant violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karchouh Tarik inadmissible through a simplified procedure. The appellant directly submitted and signed the petition, which violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Direct appeals must comply with specific filing requirements, and failure to adhere renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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direct appeal filing Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility simplified procedure Cassa delle ammende Italian criminal law petition requirements condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017).
art. 73 d.P.R. 309/1990
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Karchouh Tarik nato a Fes (Marocco) il 27.01.1982 avverso la sentenza 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Karchouh Tarik in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017).

Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • vir Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid