Ordinanza — n. 35211/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrantin Denis, nato a Este il 02/04/1986 avverso la ordinanza del 02/03/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi. MOTIVAZIONE 1. Rilevato che il condannato Denis Ferrantin ricorre a mezzo del difensore avverso la ordinanza emessa da questa Corte di cassazione in data 2 marzo 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa il 14/7/2021 dalla Corte di appello di Venezia, assumendo di non aver avuto il difensore la notifica dell'avviso di fissazione della relativa udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35211/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto proposto avverso ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., avendo il ricorso ad oggetto sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrantin Denis, nato a Este il 02/04/1986 avverso la ordinanza del 02/03/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi. MOTIVAZIONE 1. Rilevato che il condannato Denis Ferrantin ricorre a mezzo del difensore avverso la ordinanza emessa da questa Corte di cassazione in data 2 marzo 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa il 14/7/2021 dalla Corte di appello di Venezia, assumendo di non aver avuto il difensore la notifica dell'avviso di fissazione della relativa udienza.
2. Considerato che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto proposto avverso ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., avendo il ricorso ad oggetto sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
3. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2