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Sentenza — n. 35208/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35208/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 3 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Giuseppe Mazzeo, con il riconoscimento della recidiva reiterata, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Messina il 5 agosto 2021, illegalmente detenuto un panetto di tre chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta in una busta di plastica e rinvenuta sotto il sedile di guida della autovettura da lui condotta.

Regesto Legislator

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artt. 99 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 35208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza reato grave di stupefacenti reiterazione di reati penali traffico aggravato di cocaina pentito abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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artt. 99 cod. pen
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mazzeo, con atto sottoscritto da uno dei suoi due difensori di fiducia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agii artt. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale non è illegale l'aumento di pena ex art. 99 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mazzeo Giuseppe, nato a Messina il 24/06/1962 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 3 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Giuseppe Mazzeo, con il riconoscimento della recidiva reiterata, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Messina il 5 agosto 2021, illegalmente detenuto un panetto di tre chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta in una busta di plastica e rinvenuta sotto il sedile di guida della autovettura da lui condotta.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mazzeo, con atto sottoscritto da uno dei suoi due difensori di fiducia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agii artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini del riconoscimento della contestata recidiva qualificata, l'esistenza di una pluralità di reati commessi in passato dall'imputato, l'ultimo dei quali avente ad oggetto una tentata estorsione asseritamente commessa nel 2015, che invece - come era stato sottolineato nell'atto di appello - risultava commessa nel lontano 2007: con la conseguenza che il giudizio di maggiore pericolosità del prevenuto era stato ingiustificatamente basato su un dato cronologico erroneo, nonché illogicamente facendo leva sulle sole caratteristiche negative del fatto di reato oggetto del giudizio.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Mazzeo vada rigettato.

2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale non è illegale l'aumento di pena ex art. 99 cod. pen. qualora il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445). A tal fine, si è posto in risalto come, ai fini della legittimità della decisione, non sia sufficiente un mero richiamo, a mo' di fattore descrittivo, dei precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, della gravità dei fatti e dell'arco temporale in cui gli stessi risultano consumati, ma occorra una adeguata motivazione circa il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (così, ex plumimis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).

Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Messina ha fatto corretta applicazione, sottolineando come l'episodio del trasporto da parte dell'odierno ricorrente, proveniente dalla Calabria, di un rilevante quantitativo di cocaina fosse dato sintomatico di un collegamento del prevenuto con ambienti criminali di grande allarme sociale; e come tale episodio, intrinsecamente espressione di un elevato disvalore sociale e giuridico, fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato, perché già autore, in un'ottica di sistematica propensione criminale, di significativi gravi reati di criminalità organizzata (tra i quali quelli di partecipazione ad un'associazione mafiosa, estorsione aggravata e altri reati contro il patrimonio).

In tale contesto, nel quale risulta non dirimente la sola circostanza che i giudici di merito abbiano erroneamente riportato ad epoca più recente uno dei delitti per i quali vi era stata precedente condanna, la doglianza formulata con l'impugnazione proposta nell'interesse del Mazzeo risulta aspecifica, dal momento che la difesa non si è in alcun modo confrontata con quel passaggio contenuto nella motivazione della sentenza gravata, essendosi limitata (peraltro con una pedissequa riproposizione nel ricorso degli identici argomenti esposti nell'atto di appello) a replicare il richiamo al dato della risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p