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Sentenza — n. 35203/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35203/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/01/2021 dal Tribunale di Genova, ha concesso a Gueye Mandiaye, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo a) /.7t/ l'attenuante di cui all'art. 62, n 4, cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta - per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b) - a mesi tre di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 35203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, per il reato di cui al capo a), della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena pena privativa della libertà sanzioni penali pena con condizionale parziale formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
e ha ridotto la pena inflitta - per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, per il reato di cui al capo a), della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Gueye Mandiaye nato in Senegal il 7/04/1993 avverso la sentenza del 7/04/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/01/2021 dal Tribunale di Genova, ha concesso a Gueye Mandiaye, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo a) /.7t/ l'attenuante di cui all'art. 62, n 4, cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta - per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b) - a mesi tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, per il reato di cui al capo a), della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.La sentenza impugnata motiva erroneamente sulla impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza, stante la ostatività prevista dalla legge (anche se, in realtà, all'epoca dei fatti, non era ancora entrata in vigore la modifica prevista dall'art. 16, comma 1, lett. b), della legge 8 agosto 2019, n. 77), ma, in realtà, nel ricorso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. era richiesta con esclusivo riferimento al reato di cui al capo a) per il quale era stata già riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che non è incompatibile con la causa di esclusione della punibilità richiesta.

3. E', quindi del tutto assente la motivazione in ordine al motivo dedotto e, per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 23 giugno 2022