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Sentenza — n. 35200/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35200/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 27 marzo 2018, che condannava Cataldi Michele per il reato di tentata estorsione, ha riqualificato giuridicamente il fatto a lui ascritto nel reato di cui artt. 56, 393, primo e secondo comma cod. pen., rideterminando la pena e revocando le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35200/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso. "Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria". E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2021 che, dichiarando illegittimo l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

Parole chiave

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reati violenti tentata lesione personale semplice delitto risarcimento per atto illecito crimine di aggressione atti impugnabili
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Cataldi Michele nato il 23/05/1958 a Sannicola avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Lette le conclusioni scritte degli avvocati Roberto e Luigi Rella, difensori dell'imputato, nelle quali hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 27 marzo 2018, che condannava Cataldi Michele per il reato di tentata estorsione, ha riqualificato giuridicamente il fatto a lui ascritto nel reato di cui artt. 56, 393, primo e secondo comma cod. pen., rideterminando la pena e revocando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cataldi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge in relazione all'art. 83, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio 2021.

Pertanto, il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone si è prescritto il 13 marzo 2021 e, quindi, pochi giorni prima che si pronunciasse sulla regiudicanda la Corte di appello di Lecce. 2.2. Contraddittorietà della motivazione, relativamente alla parte in cui la Corte territoriale ha condannato l'imputato, individuando erroneamente condotte integranti violenza o minaccia. 2.3. Contraddittorietà della motivazione relativamente alla parte in cui la Corte ha ritenuto attendibile la persona offesa, Pellegrino Attilio; travisamento della prova in relazione alla deposizione di Pellegrino Cristina, Notaro Alessandro e Bacile Vito. 2.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. - Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche sulla base di un precedente penale per una contravvenzione commessa nel gennaio 2005 e di un precedente processo conclusosi con assoluzione per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso. "Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria". E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2021 che, dichiarando illegittimo l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

Ricalcolando i termini di sospensione della prescrizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, emerge che: - il reato è stato commesso il 22 agosto 2012 e - per come riqualificato per effetto della sentenza impugnata - si sarebbe dovuto prescrivere entro sette anni e mezzo e quindi il 22 febbraio 2020; -la sospensione dovuta all'adesione all'astensione di categoria è da computare in 385 giorni (1/04/2014- 21/04/2015) e fa slittare la data di prescrizione del reato al 13 marzo 2021 (non al 14 marzo 2021, essendo stato il 2020 anno bisestile). - non potendosi più tenere conto della sospensione emergenziale ex art. 83 d.l. 18/2020 in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale come stabilito dalla Corte con la sentenza n. 140/2021 il reato si è prescritto il 13 marzo 2021 e quindi sei giorni prima dell'udienza celebratasi il 19 marzo 2021.

2. Come si è detto i restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso