Ordinanza — n. 34535/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Rilevato che all'udienza del 30/03/2022 è stato trattato il procedimento n. 39297/2021 R.G.N.R., relativo al ricorso proposto da Ben Amor Saleh, nato in Tunisia il 07/07/1986, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 12/10/2020; rilevato che per un mero errore materiale, nel dispositivo inserito nel ruolo di udienza predisposto all'esito della camera di consiglio, è stato annotato l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Perugia e non al Tribunale di Ascoli Piceno; rilevato che la materialità dell'errore emerge chiaramente dalla circostanza che l'annullamento è stato disposto a seguito dell'accertamento di una nullità verificatasi nel corso di una udienza celebrata dal Tribunale letto l'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto necessario procedere alla correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Ascoli Piceno del 5.11.2018 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39297/2021 R.G.N.R., relativo al ricorso proposto da Ben Amor Saleh, nato in Tunisia il 07/07/1986, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 12/10/2020; rilevato che per un mero errore materiale, nel dispositivo inserito nel ruolo di udienza predisposto all'esito della camera di consiglio, è stato annotato l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Perugia e non al Tribunale di Ascoli Piceno; rilevato che la materialità dell'errore emerge chiaramente dalla circostanza che l'annullamento è stato disposto a seguito dell'accertamento di una nullità verificatasi nel corso di una udienza celebrata dal Tribunale letto l'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto necessario procedere alla correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Ascoli Piceno del 5.11.2018 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno";
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Rilevato che all'udienza del 30/03/2022 è stato trattato il procedimento n. 39297/2021 R.G.N.R., relativo al ricorso proposto da Ben Amor Saleh, nato in Tunisia il 07/07/1986, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 12/10/2020; rilevato che per un mero errore materiale, nel dispositivo inserito nel ruolo di udienza predisposto all'esito della camera di consiglio, è stato annotato l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Perugia e non al Tribunale di Ascoli Piceno; rilevato che la materialità dell'errore emerge chiaramente dalla circostanza che l'annullamento è stato disposto a seguito dell'accertamento di una nullità verificatasi nel corso di una udienza celebrata dal Tribunale letto l'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto necessario procedere alla correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Ascoli Piceno del 5.11.2018 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno";
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 30.3.2022 con riferimento al dispositivo pronunciato nel procedimento n. 39297/2021 nei confronti di Ben Amor Saleh nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Ascoli Piceno del 5.11.2018 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno"; Così deciso in Roma, il 15 settembre