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Ordinanza — n. 34283/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by the defendant and co-defendant inadmissible de plano. The lower court had properly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding plea agreements, which exempts the prosecution from the burden of proof and requires a specific sentencing justification. The appeals failed because they did not address any of the grounds permitted under Article 348, paragraph 2-bis of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 348 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they do not fall within the specific grounds of review permitted by law.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeals burden of proof procedural grounds Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Caltanissetta del 22 marzo 2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine RILEVATO t che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 348 comma 2-bis cod. proc. pen.
234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata e che del resto i motivi dedotti dai ricorrenti esulano dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 348 comma 2 -bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Caltanissetta del 22 marzo 2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine RILEVATO t che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya, Rv.
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Bontempo Daniele Samuel Ugo, n. Caltanissetta il 24/02/1989 Polizzi Salvatore, n. Caltanissetta il 27/12/1990 avverso la sentenza n. 79/22 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta del 22 marzo 2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine RILEVATO t che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art.27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata e che del resto i motivi dedotti dai ricorrenti esulano dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 348 comma 2 -bis cod. proc. pen.; che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consi