Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by the defendant and co-defendant inadmissible de plano. The lower court had properly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding plea agreements, which exempts the prosecution from the burden of proof and requires a specific sentencing justification. The appeals failed because they did not address any of the grounds permitted under Article 348, paragraph 2-bis of the same code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 348 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they do not fall within the specific grounds of review permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Bontempo Daniele Samuel Ugo, n. Caltanissetta il 24/02/1989 Polizzi Salvatore, n. Caltanissetta il 27/12/1990 avverso la sentenza n. 79/22 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta del 22 marzo 2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine RILEVATO t che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art.27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata e che del resto i motivi dedotti dai ricorrenti esulano dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 348 comma 2 -bis cod. proc. pen.; che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consi