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Sentenza — n. 34279/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of new facts in bail review proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Bertucci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Bertucci argued that the lower court failed to verify the current necessity of bail after over three years had passed since the alleged crimes. The court ruled that the appeal lacked new facts capable of altering the evidentiary picture and that the time elapsed was already examined in previous proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In appeals against bail revocation orders, the appellate court is limited to checking legal correctness and motivation regarding new facts, not re-examining the original conditions for bail applicability.

Parole chiave

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bail review proceedings lack of new facts procedural inadmissibility custodial measures time elapsed since crimes recidiva nell'infrazione riabilitazione traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
L'avvocato Francesco Maida, nell'interesse del Bertucci, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 275 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe violato il disposto dell'art. 275 cod.
Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 16 comma 1 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228
176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Deduce il ricorrente che, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe violato il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito
Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano
282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv.
Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bertucci Ernesto, nato a Chiaravalle Centrale il 02.07.1980 avverso l'ordinanza del 14 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Ernesto Bertucci, avverso l'ordinanza emessa in data 18 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che aveva disatteso la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

2. L'avvocato Francesco Maida, nell'interesse del Bertucci, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.275 cod. proc. pen. e il vizio di omessa, insufficiente e inidonea motivazione, in punto di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari, a fronte del decorso di oltre tre anni dai fatti contestati nell'ordinanza genetica. Il difensore rileva, infatti, che il Bertucci è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel 2021 per condotte di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 poste in essere a cavallo degli anni 2017 e 2018.

Ad avviso del ricorrente, tuttavia, la prescritta verifica di attualità delle esigenze cautelari non sarebbe stata operata nel titolo genetico dal Giudice per le indagini preliminari, se non rinviando a una generica gravità dei fatti; il Tribunale del riesame, in modo non dissimile, si sarebbe limitato a richiamare in proposito una recente pronuncia di condanna riportata dal Bertucci, che tuttavia sarebbe relativa pur sempre a condotte poste in essere nel 2017/2018. Da ultimo, il Tribunale di Catanzaro, nell'ordinanza impugnata, avrebbe erroneamente ritenuto già esaminata in precedenza la questione del decorso del tempo dalla commissione dei reati e della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari.

Deduce il ricorrente che, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe violato il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen. e sarebbe carente e incongrua, non avendo accertato la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare in relazione al notevole lasso di tempo decorso dai fatti contestati.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito del sindacato da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis:

Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863).

3. Il Tribunale di Catanzaro ha invero fatto buon governo di tali principi, rilevando l'assenza di elementi di novità valutabili al fine di attenuare la diagnosi relativa all'attualità delle esigenze cautelari e, in particolare, precisando come non potesse ritenere tale il tempo trascorso tra l'epoca di commissione dei fatti e l'applicazione della misura, in quanto tale elemento «costituisce circostanza già esaminata dal giudice che ha applicato la misura, prima, e dal Tribunale del riesame, poi.» (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). La questione relativa al decorso del tempo, e dunque al cd. tempo silente, è peraltro stata dal ricorrente già dedotta nel ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, rigettato dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 32812 del 20 maggio 2021.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art