Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to statutory exhaustion of remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were not permitted under the specific type of sentencing judgment. The appellant challenged the conviction based on alleged violations of law regarding plea bargain terms and factual qualification, arguing these required re-examination. The Court ruled that the law strictly limits appeals against plea bargain sentencing to specific statutory defects, excluding general violations of law or disputed factual assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for general violations of law or disputed factual qualification, being limited strictly to the specific defects enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da ZAWATI HABIB, nato in Marocco il 25/05/2000 avverso la sentenza del 23 marzo 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vizio in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Negli stessi termini è inammissibile il motivo afferente al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità della pena irrogata e parimenti deve ritenersi in relazione anche alla contestata valutazione resa in punto di qualificazione del fatto, qui prospettata in termini di mera apparenza perchè apoditticamente rilevata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente