Italian Supreme Court annuls conditional suspension due to logical flaws in assessing drug deal professionalism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision granting conditional suspension of sentence to Nicola Messina for drug trafficking. The appellant argued the lower court erred by finding the crime lacked particular triviality based on the buyer's professionalism, ignoring the defendant's clean record and modest transaction details. The Court ruled that the lower court's reasoning contained a logical fracture between the occasional nature of the act and the conclusion of professional activity, leading to a finding of non-punishability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: The court established that a finding of particular triviality requires a coherent assessment of all facts, and a conclusion based on mere presumption regarding the professional nature of a drug deal, when contradicted by the defendant's clean record and the modest scale of the transaction, constitutes a violation of logic and motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Messina Nicola nato a Andria il 30/1/1991 avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di Nicola Messina per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa, ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Nicola Messina, avv. Francesco Pollice, deducendo i vizi di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla insussistenza della particolare tenuità del fatto, peraltro contrastante con la prognosi favorevole - in ragione della incensuratezza dell'imputato - posta a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della professionalità dell'attività di spaccio svolta dall'acquirente desunta da due elementi: l'assenza di pregressi rapporti tra il ricorrente ed il cessionario e le modalità della cessione, avvenuta in strada e con modalità repentine. Tale considerazione è stata, inoltre, ritenuta prevalente rispetto alla documentata attività lavorativa svolta dal Messina. Ritiene il Collegio che tale motivazione risulta affetta da una evidente frattura logica tra la premessa relativa alle modalità, occasionali e poco accorte, della condotta criminosa e la conseguenza che ne è stata tratta in merito allo svolgimento con carattere di professionalità dell'attività di spaccio.
Tale conclusione, infatti, appare frutto di una mera presunzione ed in contrasto con gli elementi di fatto acquisiti al presente procedimento da cui risulta esclusivamente l'avvenuta cessione di una dose di marijuana da parte del Messina che, peraltro, è un soggetto incensurato ed immune da ulteriori pregiudizi penali. Dalla contestazione e dall'esame della motivazione non sembra, inoltre, emergere alcun riferimento ad un carattere oneroso di tale cessione.
3. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., disponendo il Collegio di tutti gli elementi, desumibili dalle sentenze di merito, per l'applicazione della causa di non punibilità (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).Ritiene, infatti, il Collegio che il fatto può considerarsi di particolare tenuità alla luce delle modalità della condotta criminosa, avuto riguardo alla modesta entità della sostanza ceduta ed al carattere non oneroso della cessione, e non abituale, stante l'incensuratezza del Messina che, oltre a non essere gravato da ulteriori pregiudizi penali, come risulta dalla sentenza impugnata, ha documentato lo svolgimento di una attività lavorativa lecita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile per la particolare tenuità del f