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Sentenza — n. 34258/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34258/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Giannini Ruggero è stato condannato per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. L'imputato, al fine di ottenere un parere favorevole in vista della imminente conferenza di servizi su taluni progetti edilizi di cui era ingegnere progettista, avrebbe offerto la somma di 1.500 euro a Panci Sandro, architetto, funzionario della Regione Lazio, consegnandola all'interno di una busta da lettere, all'interno di una rivista denominata "quaderni di legislazione tecnica" con le banconote suddivise in vario taglio e accompagnando l'offerta con la frase "ti lascio questa e poi ci sentiamo la settimana prossima". Offerta che non veniva accertata.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. pen, art. 323 bis cod. pen; Sentenza — n. 34258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) alla circostanza che la Regione, nonostante la denunzia di Giannini, avesse dato parere favorevole ai progetti dell'imputato poi approvati. 2.4. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. e alla dosimetria della pena 2.5. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle statuizioni civili, alla individuazione del danno risarcibile, al quantum, del danno risarcibile.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare assenza di caso di rigore declinatoria di competenza esame della domanda d'asilo carenza di legittimazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. pen
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Giannini Ruggero è stato condannato per il reato di cui all'art. 322 cod. pen.
art. 323 bis cod. pen
Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giannini i Ruggero, nato a Roma il 13/07/1970 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; - udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria e udito l'avv. Carlo Zaccagnini„ difensore dell'indagato, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Giannini Ruggero è stato condannato per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. L'imputato, al fine di ottenere un parere favorevole in vista della imminente conferenza di servizi su taluni progetti edilizi di cui era ingegnere progettista, avrebbe offerto la somma di 1.500 euro a Panci Sandro, architetto, funzionario della Regione Lazio, consegnandola all'interno di una busta da lettere, all'interno di una rivista denominata "quaderni di legislazione tecnica" con le banconote suddivise in vario taglio e accompagnando l'offerta con la frase "ti lascio questa e poi ci sentiamo la settimana prossima". Offerta che non veniva accertata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo e il secondo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Il tema attiene alla istanza di rinvio dell'udienza celebrata in Tribunale il 18.3.2019, motivata da un legittimo impedimento per concomitante impegno professionale del difensore. Sostiene l'imputato che esistevano tutti i presupposti per il rinvio atteso che:

a) il diverso procedimento in ragione del quale si chiedeva il rinvio era incardinato presso una magistratura "superiore" come la Corte di assise d'appello;

b) l'istante, nel diverso procedimento, assisteva quattro imputati rispetto all'unico imputato del presente processo;

c) l'altro processo aveva ad oggetto delitti - come quelli di strage, sequestro di persona a scopo di estorsione e omicidio - più gravi rispetto a quello oggetto del presente processo;

d) era stato allegato il verbale di udienza del concomitante processo da cui emergeva l'assenza di codifensori. Il Tribunale e la Corte di appello ponevano a fondamento del rigetto una duplice non condivisibile giustificazione:

a) l'asserita internpestività della istanza "depositata tre giorni prima della udienza a fonte di un impedimento noto al difensore sin dal 18 febbraio 2019";

b) la mancata rappresentazione delle ragioni che rendevano impossibile avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui il difensore intendeva partecipare, sia in quello in cui si chiedeva il rinvio: l'aver nominato un sostituto alla precedente udienza celebrata il 13.7.2018 avrebbe rivelato — secondo il Tribunale- la possibilità di avvalersi anche per l'udienza del 18.3.2019 del medesimo sostituto. Quanto alla ritenuta non tempestività, assume l'imputato che la Corte di cassazione ha già ritenuto tempestiva la comunicazione avvenuta quattro giorni o due giorni prima dell'udienza; sarebbe tardiva, secondo la Corte, solo la comunicazione compiuta lo stesso giorno della udienza.

Nel caso di specie, si argomenta, la richiesta era stata depositata quattro giorni prima della udienza, non determinava alcun pregiudizio alla parte civile, che non si era opposta al rinvio, era stato chiesto un rinvio ad una data prossima al fine di non ostacolare la speditezza del processo, comunque vi sarebbe stata la sospensione del decorso del termine di prescrizione Quanto alla impossibilità di sostituzione, si sottolinea come fossero state indicate le ragioni per cui non poteva essere nominato un sostituto e la necessità di partecipare personalmente al concomitante processo, a nulla rilevando il fatto che in una precedente occasione fosse stato indicato un sostituto.Non sarebbe chiaro, si evidenzia, cosa di ulteriore avrebbe dovuto essere provato, non essendoci una norma impositiva dell'obbligo di documentare i contatti del difensore istante con altri colleghi al fine della sostituzione e tenuto conto che nella precedente occasione la nomina della sostituta ineriva ad una udienza in cui era previsto il riascolto di un teste; sul punto la valutazione del Tribunale sarebbe errata anche in ragione del fatto che la collaboratrice che aveva sostituito il difensore nella precedente occasione non aveva nel frattempo mantenuto il rapporto di collaborazione professionale con lo studio, come emergeva dall'assenza del nome dì quell'avvocato tra quelli dei collaboratori indicati nella carta intestata dello studio in questione, e che al momento in cui l'udienza fu celebrata nessuno dei collaboratori era abilitato.

Il mancato rinvio dell'udienza precluse l'esame di due testi a discarico fondamentali (Pedemonti e Piccinin) per i quali alla precedente udienza del 13.7.2018 era stato disposto il riascolto a seguito del mutamento del giudice; i test, nella occasione, alla presenza di un difensore d'ufficio, non si limitarono a confermare le precedenti dichiarazioni ma furono sottoposti esclusivamente al controesame del Pubblico Ministero e da ciò sarebbe conseguita una lesione del diritto di difesa. Il Tribunale, si aggiunge, avrebbe in un primo momento manifestato la volontà di accordare il rinvio sul presupposto che non vi fossero i testimoni, con conseguente sospensione della prescrizione, ma poi, dopo aver compreso che i testi invece vi erano, decise di assumere la prova.

La Corte di appello, a sua volta, avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ritenendo, da una parte, ininfluente l'ascolto dei testi in questione e, dall'altra, in considerazione della richiesta di differimento dell'udienza non accolta. Assume il difensore che non vi sarebbe nessun nesso tra i due profili e che in realtà l'ascolto dei due testi avrebbe consentito di "scongiurare" (così il ricorso) la declaratoria di nullità; né la Corte avrebbe spiegato perché le prove in questione sarebbero state superflu i atteso che, invece, le due deposizioni sarebbero decisive per ricostruire la provenienza del denaro e avallare la ricostruzione alternativa lecil:a dell'imputato. 2.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. L'assunto è che la Corte, rispetto a contestazioni specifiche dedotte con i motivi di appello, non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado. Si fa riferimento al tema della limitata capacità dimostrativa dell'argomento, valorizzato in chiave accusatoria della superiorità gerarchica dell'arch. Panci rispetto al Maschiella - cioè all'istruttore dei progetti cui era interessato Glannini - utilizzato dai Giudici di merito per superare il rilievo della incompetenza funzionale di Panci rispetto alla pratica.Assume il difensore che:

a) secondo i Giudici di merito la dazione di denaro sarebbe stata rivolta a Panci, a cui tuttavia non erano state assecnate le pratiche;

b) l'incompetenza di Panci alla trattazione delle pratiche era nota a Giannini;

c) il parere rilasciato dalla direzione regionale relativo alla assentibilità degli interventi non era vincolante per il Comune di Roma. In realtà, si evidenzia, Panci non aveva affatto affermato che Maschiella fosse a lui subordinato atteso che Maschiella « invece era tenuto a "rispondere" solo nei riguardi del suo superiore, arch. Longo. Sarebbe indimostrato anche l'assunto secondo cui Panci avesse in qualche modo influenzato Maschiella: dunque, una incompetenza funzionale di Panci e assenza di capacità di influenza da parte di questi. La motivazione sul punto sarebbe viziata; l'azione sarebbe stata inidonea e dunque si sarebbe in presenza di un reato impossibile, ex art. 49, comma 2, cod. pen. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riguardo al profilo soggettivo. La Corte non avrebbe fornito risposte adeguate all'assunto secondo cui la dazione sarebbe stata frutto di un mero equivoco. Si fa riferimento ad una serie di profili:

a) al fatto che Giannini avesse consegnato al Panci unicamente la rivista senza avvedersi del contenuto della stessa, cioè della busta con il denaro;

b) al posizionamento della rivista e della busta nella stessa valigetta "ventiquattrore" e dunque alla "confusione" di detta busta con la rivista;

c) al fatto che il denaro in quella busta corrispondeva al canone di locazione di un immobile di proprietà della madre di Giannini, consegnato a quest'ultimo dalla segretaria Pedemonti;

c) alla destinazione di quella somma, che avrebbe dovuto essere consegnata al Sig. Piccinin per la realizzazione di lavori presso la casa al mare; anche sul punto la Corte avrebbe fornito una risposta inadeguata, senza considerare la deposizione dello stesso Piccinin e le dichiarazioni dell'imputato;

d) alla circostanza che la Regione, nonostante la denunzia di Giannini, avesse dato parere favorevole ai progetti dell'imputato poi approvati. 2.4. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. e alla dosimetria della pena 2.5. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle statuizioni civili, alla individuazione del danno risarcibile, al quantum, del danno risarcibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo, su cui a lungo ha insistito il difensore, è manifestamente infondato. L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma cuinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.

Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 in cui la l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7 giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamente dedotto; nello stesso senso Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524).

Nel caso di specie, non è nemmeno in contestazione che l'istanza di rinvio dell'udienza del 18.3.2019, cui il processo era stato rinviato dal 13.7.2018 (cfr., ricostruzione del processo contenuta nella sentenza di primo grado), fu presentata il 15 marzo e che il contestuale impegno professionale fosse noto al difensore da 18 febbraio 2019. Dunque correttamente i Giudici di merito hanno rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 18.3.3019 per essere stata tardivamente presentata.

3. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rir novazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n.8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;

Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). È diffusa in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata - occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria - nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

Ai fini del sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione della istruttoria, ciò che tuttavia deve essere valutato è se esista un vizio della deliberazione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio appaia conseguente, dipendente, derivante dalla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. Si è notato, in conformità ad alcuni precedenti, che "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799;

Sez. 6, Sentenza n. :1.256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Dunque, ciò che conta non è la qualità della risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova della Difesa, ma la desumibilità o meno dal tessuto argomentativo della sentenza - posto in relazione alle censure diFensive - di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa dell'imputato.

Nel caso di specie, tale connessione non esiste. I testi Piccinin e Pedemonti, per i quali era stata chiesta la rinnovazione della prova in appello, erano stati già escussi nel corso del giudizio di primo grado, alla presenza del difensore dell'imputato, il 19.3.2018; all'udienza del 18.3.201.9, in cui si procedette alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale per effetto del mutamento della composizione del Collegio, i testi, nuovamente escussi, confermarono, alla presenza del difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia la cui richiesta di rinvio era stata rigettata, le precedenti dichiarazioni e furono sottoposti al nuovo controesame del Pubblico ministero (cfr. verbale udienza del 19.3.3019).

Sulla base di tale quadro di riferimento la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione della prova, ritenendo il nuovo ennesimo esame dtk: due testimoni non necessario. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché:

a) sostanzialmente fondato non già sulla necessità di assumere nuovamente le deposizioni testimoniali in ragione di esigenze probatorie specifiche ovvero su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli riferiti, quanto, piuttosto, sulla necessità di "sanare" quanto in <,\ precedenza accaduto all'udienza del 18.3.2019, e cioè "il fatto" che i testi fossero stati riascoltati in primo grado senza il difensore di fiducia dell'imputato, la cui richiesta di rinvio era stata legittimamente rigettata (sul punto chiarissimo il ricorso a pag. 11);

b) generico, non essendo chiaro in cosa le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto essere sentiti per l'ennesima volta in appello - solo sommariamente enunciate nel ricorso - sarebbero state ulteriori rispetto quelle già riferite;

c) aspecifico, perché teso a sovrapporre le esigenze di un compiuto accertamento dei fatti con l'assunto, manifestamente infondato, secondo cui nella specie fossero stati violati diritti e prerogative difensive.

4. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato quanto alla dedotta incompetenza di Paci in ordine alle pratiche cui era interessato Giannini, che Paci, che non era il soggetto che materialmente avrebbe dovuto sottoscrivere il parere, era tuttavia colui che non solo operava sostanzialmente nello stesso ufficio di Maschiella, ma, soprattutto, aveva un obiettivo potere di ingerirsi e di influenza sulle determinazioni di chi il parere doveva rilasciare; in tale senso, si è aggiunto, depone lo stesso comportamento dell'imputato che aveva individuato proprio nel Panci l'interlocutore per il progetto cui era interessato.

Dunque una corretta applicazione del consolidato orientamento secondo cui il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali, con la conseguenza che il comportamento oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 17793 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 27935; Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, rv. 234359; più di recente in senso analogo, Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, rv. 267060 e Cass. Sez. 6, n. 20502 del 2/3/2010, Martinelli, rv. 247373, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto»).

Sotto altro profilo, si è chiarito in modo non manifestamente illogico perché la tesi difensiva, secondo cui l'apparente dazione di denaro sarebbe stata frutto di un mero equivoco, sia smentita dalle risultanze probatorie; si è evidenziata la correlazione temporale e funzionale fra il momento in cui il denaro fu consegnato e la data in cui era prevista la conferenza di servizi che avrebbe dovuto decidere sui progetti cui era interessato l'imputato; si è spiegato perché le deposizioni a discarico di Pedemonti e Piccinin, già puntualmente vagliate dal Tribunale, e le stesse affermazioni dell'imputato non siano dotate di adeguata capacità dimostrativa e quindi non siano idonee a scalfire il quadro probatorio a carico (cfr., in particolare pag. 8 e ss. della sentenza di primo grado).

Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi rivelano la loro inammissibilità perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, dall'altra, sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa e non consentita nuova valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione fattuale. Si è insistito sulla inesistenza di un potere gerarchico del Panci su Maschiella e dunque sulla incompetenza del funzionario, senza considerare ciò che i Giudici di merito avevano segnalato e cioè il potere di influenza che il primo aveva su quell'ufficio e, quanto a quest'ultimo, si è erroneamente sovrapposto il profilo della esistenza in astratto del potere di ingerenza del pubblico ufficiale, cui la Corte ha fatto riferimento, con quello dell'effettivo uso di questo potere (cfr. pag. 17 ricorso), che, tuttavia, è tema del tutto esterno al caso in esame, vertendosi nel presente processo in una fattispecie di istigazione alla corruzione e non essendo mai stato adombrato che Panci di fatto avesse esercitato il suo potere, atteso che, se così fosse stato, la fattispecie contestata sarebbe stata verosimilmente un'altra.

Si è insistito sulla ricostruzione alternativa lecita della consegna per errore del denaro, evocando, tra l'altro, la deposizione del teste Zunconi, che non sarebbe stata presa in considerazione dai Giudici di appello, senza nemmeno indicare perché detta deposizione avrebbe una capacità destrutturante della tenuta del ragionamento probatorio dei Giudici di merito. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza tuttavia non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano, come nel caso di specie, in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giucice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906;

Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fprnito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.

5. Non diversamente, è inammissibile il quinto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. la Corte di appello, facendo riferimento alla gravità, alla spregiudicatezza e alla disinvoltura, ha correttamente applicato il principio secondo cui l'attenuante speciale in questione, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (fra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018 dep. 2019, Santimone, Rv. 275091 in fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l'oggettiva gravità del danno recato all'immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria; nello stesso senso, Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, Fundarò, Rv. 276280).

Il motivo di ricorso, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza e, dall'altra, soprattutto, è costruito su una serie di passaggi intermedi infondati per le ragioni indicate, quale il riferimento alla incompetenza del Panci, alla consegna del denaro per errore, alla irrilevante successiva approvazione della Regione dei progetti. Analoghe considerazioni, infine, devono svolgersi in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la cui sussistenza à stata dalle conformi decisioni di merito correttamente esclusa in ragione del motivato apprezzamento ivi espresso in ordine alla insussistenza di un danno patrimoniale diretto; la Corte di cassazione ha peraltro chiarito come l'attenuante in esame sia comunque configurabile in relazione alla gravità del vulnus ricollegabile ad una complessiva considerazione degli effetti dell'accertata condotta illecita, ove si consideri che detta circostanza è applicabile solo quando il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi tale ultima espressione riferire a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez.

F, n. 34651 del 02/08/2016, Diouf, Rv. 267679; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545): presupposti e condizioni di fatto, quelli or ora indicati, la cui ricorrenza i Giudici di merito hanno non irragionevolmente escluso alla stregua di una indagine svolta in concreto, il cui esito ha motivatamente consentito di 6 individuare la presenza di un significativo grado di consistenza e qualità nella lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice.

6. È inammissibile anche il sesto motivo di ricorso, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico con riguardo al riferimento compiuto dalla Corte al danno non patrimoniale subito dalla Pubblica Amministrazione.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende