Ordinanza — n. 33758/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA visti gli atti; sentita la relazione del Consigliere, Pietro Silvestri; rilevato che nel dispositivo riportato nel ruolo della udienza del 27 aprile 2022 in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di Zlotea Marian, nata in Romania il 30/06/1971, nel procedimento n. 9392/22 R.G. Gen., oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, è stata inserita, per un mero errore materiale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo riportato nel ruolo nel senso che nel procedimento indicato deve essere eliminata la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33758/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9392/22 R.G. Gen., oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, è stata inserita, per un mero errore materiale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo riportato nel ruolo nel senso che nel procedimento indicato deve essere eliminata la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende";
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la seguente ORDINANZA visti gli atti; sentita la relazione del Consigliere, Pietro Silvestri; rilevato che nel dispositivo riportato nel ruolo della udienza del 27 aprile 2022 in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di Zlotea Marian, nata in Romania il 30/06/1971, nel procedimento n. 9392/22 R.G. Gen., oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, è stata inserita, per un mero errore materiale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo riportato nel ruolo nel senso che nel procedimento indicato deve essere eliminata la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende";
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 27 aprile 2022 relativo alla sentenza della Corte di cassazione nei confronti di Zlotea Marian, di cui al procedimento n. 9392 del 2022, nel senso che la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" deve essere eliminata. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consiglier estensore Il Pre iclente