Sentenza — n. 32009/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice di primo grado condannava Vincenzo Varriale e Nunzia Esposito, in concorso tra loro, per il reato di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare, la Corte d'Appello riteneva configurabile il "fatto lieve" di cui al comma 5 del medesimo articolo e, conseguentemente, rideterminava la pena nei confronti di Varriale in dieci mesi reclusione e 1.400 euro di multa, e quella nei confronti di Esposito in sei mesi di reclusione e 840,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 32009/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nunzia Esposito, in occasione dei controlli eseguiti in vista del colloquio in carcere con il marito detenuto Vincenzo Varriale, era colta in possesso di 46,06 grammi di hashish, divisi in due dosi e nascosti negli indumenti intimi. Di conseguenza, veniva condannata in primo grado, in concorso con il coniuge, per il delitto di cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.Le modalità dell'azione inducevano tuttavia i giudici d'appello a ritenere poco verosimile che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Varriale Vincenzo, nato a Napoli il 06/09/1979 Esposito Nunzia, nata a Napoli il 23/09/1980 avverso la sentenza n. 1780/22 della Corte di Appello di Napoli del 25/02/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento del ricorso nei confronti soltanto di Varriale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice di primo grado condannava Vincenzo Varriale e Nunzia Esposito, in concorso tra loro, per il reato di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare, la Corte d'Appello riteneva configurabile il "fatto lieve" di cui al comma 5 del medesimo articolo e, conseguentemente, rideterminava la pena nei confronti di Varriale in dieci mesi reclusione e 1.400 euro di multa, e quella nei confronti di Esposito in sei mesi di reclusione e 840,00 euro di multa.
2. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, articolando due motivi. 2.1. Nel primo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà logica manifesta della motivazione là dove ritiene la destinazione a terzi dello stupefacente introdotto clandestinamente in carcere da Esposito e ivi sequestrato, ma poi dà atto della dedizione di Vincenzo Varriale, marito della Esposito, detenuto in quell'istituto penitenziario, al consumo di narcotici. Illogico ed incoerente sarebbe dunque ritenere che il quantitativo di hashish fosse destinato alla cessione, da parte del Varriale, ad altri detenuti. 2.2. Nel secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione nella parte in cui le viene negata la concessione delle attenuanti generiche nonostante l'intervenuta confessione e, soprattutto, le maldestre modalità del tentativo posto in essere, denotanti assoluta mancanza di professionalità nel delinquere.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Vincenzo Varriale va accolto, per le ragioni di seguito espresse e la cui esplicitazione implica una preliminare sintetica descrizione del fatto.
2. Nunzia Esposito, in occasione dei controlli eseguiti in vista del colloquio in carcere con il marito detenuto Vincenzo Varriale, era colta in possesso di 46,06 grammi di hashish, divisi in due dosi e nascosti negli indumenti intimi. Di conseguenza, veniva condannata in primo grado, in concorso con il coniuge, per il delitto di cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.Le modalità dell'azione inducevano tuttavia i giudici d'appello a ritenere poco verosimile che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi.
«Sarebbe decisamente singolare», si legge nella sentenza di secondo grado, «che [Esposito] abbia affrontato il rischio che gli operatori penitenziari trovassero lo stupefacente se l'obiettivo non fosse stato quello di veicolare l'hashish al congiunto durante il colloquio». Dal che anche la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del suddetto articolo (c.d. fatto lieve), argomentata «sia alla luce del dato ponderale non eccessivo [...] e tutto sommato compatibile con l'uso personale da parte di Varriale [...], e sia per le modalità rudimentali dell'azione in uno con il mancato rinvenimento di oggetti idonei al taglio e confezionamento presso l'abitazione della Esposito, il che depone nel senso di una condotta isolata e occasionale».
3. Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, ferma la responsabilità per la cessione dello stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) in capo a Nunzia Esposito, la circostanza che i giudici di appello abbiano supposto, seppure in modo ipotetico, la destinazione dell'hashish ad uso personale di Varriale è suscettibile di escludere la rilevanza penale del fatto in capo a quest'ultimo. In tal senso appaiono dunque fondate le doglianze del ricorrente, là dove lamenta la contraddittorietà manifesta della motivazione, non apparendo coerente, senz'altra specificazione, ritenere il dato ponderale «tutto sommato compatibile con l'uso personale da parte del Varriale» e cionondimeno condannare quest'ultimo per la cessione delle stesse. Tale circostanza impone conseguenntemente di annullare parzialmente la sentenza impugnata in rapporto alla posizione del solo Varriale e di rinviare alla Corte d'Appello di Napoli perché possa esprimere sul punto una coerente motivazione.
4. Quanto al secondo motivo dei ricorsi, che deducono la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) agli imputati, esso resta ovviamente assorbito per quanto riguarda la posizione di Varriale. Va dichiarato invece infondato con riferimento a Nunzia Esposito. Per insegnamento risalente di questa Corte di legittimità, oltre che in virtù del dato positivo dell'art. 62-bis cod. pen., infatti, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha mai rappresentato un diritto dell'imputato (con riguardo a fatti commessi prima della novella dell'art. 62-bis cod. pen., sez. 5, n. 4033 del 4/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747; con riferimento a fatti successivi, sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace;
Rv. 270986; sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Ciò premesso, la pronuncia di secondo grado motiva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a partire dall'assenza di elementi suscettibili di positiva valorizzazione. In particolare, oltre ad evidenziare come gli imputati non abbiano fornito contributi alla ricostruzione dei fatti - dato che dovrebbe invero restare irrilevante, stante il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa - e che gli stessi sono gravati da numerosi precedenti penali, anche per reati di rilevante allarme sociale, i giudici puntualizzano che «il tentativo di introdurre droga all'interno del carcere appare condotta di notevole gravità e fortemente contrastante con le regole dell'amministrazione carceraria, nonché potenzialmente pericolosa proprio per l'ambiente nel quale lo stupefacente sarebbe stato veicolato».
In assenza di vizi di manifesta contraddittorietà, la motivazione sul punto appare, dunque, insuscettibile di censura.
5. Al rigetto del ricorso di Nunzia Esposito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente a Varriale Vincenzo e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta il ricorso di Esposito Nunzia che condanna al pa