Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for procedural violations not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared eight appeals inadmissible because they relied on grounds not permitted by law, such as requesting immediate acquittal or claiming unequal sentencing. The applicants argued for procedural errors regarding sentencing justification and the exclusion of minor offense hypotheses, but the court noted these do not align with statutory appeal requirements. Consequently, the court ruled that only specific legal defects like erroneous qualification or illegal penalties allow for cassation, rendering the current complaints procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they cite grounds unrelated to the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, or legal errors, as procedural defects like sentencing justification are excluded from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Mansouri Mustapha, nato in Marocco il 20.05.1995 2. Mouhi Sadik, nato in Marocco il 26.04.1983 3. Whage Zuahir, nato in Marocco il 23.03.1997 4. Mansouri Driss, nato in Marocco il 01.05.1997 5. El Maadour Rachid, nato in Marocco il 10.07.1986 6. Mouhi Said, nato in Marocco il 23.03.1988 7. Bouibaoune Abdelaziz, nato in Marocco il 10.03.1977 8. Sandar Salah, nato in Marocco il 10.06.1984 avverso la sentenza del 4 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con distinti atti dei rispettivi difensori, i predetti ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge sotto i profili per ciascuno di seguito indicati: - Mansouri Mustapha, Mouhi Sadik, Whage Zuahir, Mansouri Driss, Mouhi Said: omessa giustificazione adeguata dell'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; omessa motivazione in punto di commisurazione della pena; - El Maadour Rachid, Sandar Salah: omessa giustificazione dell'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del citato art. 73; - Bouibaoune Abdelaziz: omessa motivazione in punto di commisurazione della pena; condanna al pagamento delle spese processuali; trattamento sanzionatorio sperequato rispetto ad altri imputati.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo tutti i ricorsi inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Palese essendo l'eccentricità, rispetto a questi possibili motivi di ricorso, delle doglianze concernenti il mancato proscioglimento immediato ed il trattamento sanzionatorio, sotto tutti i profili, si rendono opportune soltanto due osservazioni:
a) la condanna di Bouibaoune al pagamento delle spese processuali è corretta, essendogli stata applicata una pena detentiva superiore a due anni (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.);
b) la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze — come quella in scrutinio — di applicazione di pena concordata tra le parti, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'amnnissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (fra le tante:
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026): e, nello specifico, tali aspetti non solo non emergono con la necessaria evidenza, ma neppure sono stati indicati da nessuno dei ricorrenti che hanno proposto il relativo motivo. .7/ 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa