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Ordinanza — n. 31713/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the appellant instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant, violating mandatory procedural rules requiring representation by a qualified lawyer. The appellant argued for a penalty reduction based on sentencing criteria, but the court found no merit in the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed exclusively by a lawyer enrolled in the special register; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing qualified lawyer special register procedural inadmissibility court costs fine fund patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Aquino, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 133, cod. pen.
Egli denuncia la violazione dei criteri dell'art. 133, cod. pen., nella commisurazione della pena.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto personalmente dall'interessato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi del successivo art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63
613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aquino Luigi, nato a Torre Annunziata (NA) il 10/06/1999 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aquino, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia la violazione dei criteri dell'art. 133, cod. pen., nella commisurazione della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto personalmente dall'interessato. Ai sensi del successivo art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il