Italian court dismisses appeal against prison custody due to generic and unfounded procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Del Vecchio inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the substitution of home detention with prison custody violated specific procedural articles regarding contact restrictions, claiming no such restriction existed. The court rejected this, noting the lower court correctly applied the law based on aggravated precautionary needs rather than a non-existent contact ban, and the appeal merely repeated an irrelevant complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276, Art. 299 comma 4, Art. 310, Art. 616 c.p.p.: An appeal against a decision to substitute home detention with prison custody is inadmissible if it relies on generic grounds or focuses on a non-existent violation of contact restrictions when the decision was based on aggravated precautionary needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Vecchio Massimiliano, nato a Fondi (LT) il 21/09/1983 avverso l'ordinanza del 13 aprile 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Massimiliano Del Vecchio, attualmente indagato per i delitti di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e 56-629, cod. pen., impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma, che, da lui adìto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale gli ha applicato la custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, dopo che, presso la propria abitazione, egli era stato visto in compagna di quattro persone, ivi trattenutesi per circa quindici minuti, quindi da lì allontanatesi a bordo - anche - di un furgone lì in precedenza parcheggiato e, subito dopo, sorprese nel possesso di armi, munizioni, esplosivi, oltre 63 chilogrammi di hashish e quasi 14 chilogrammi di marijuana.
2. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli artt. 276 e 299, comma 4, cod. proc. pen., nonché la mera apparenza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il primo giudice ha giustificato la propria decisione in ragione di una ritenuta violazione delle prescrizioni cautelari in realtà inesistente, non essendogli stato imposto alcun divieto d'incontro con terze persone, mentre il Tribunale ha genericamente evocato un aggravamento delle esigenze cautelari. Evidenzia altresì il ricorso che, comunque, l'indagato non è stato visto caricare alcunché sul predetto furgone e che, nel distinto procedimento per la relativa vicenda, per lui, a differenza degli altri, non è stata neppure richiesta alcuna misura cautelare.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, per la genericità, oltre che per la manifesta infondatezza, del motivo. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la sostituzione della misura è stata disposta non per la violazione della prescrizione di non avere contatti con terze persone, che non risulterebbe essere stata imposta all'indagato con l'applicazione degli arresti donniciliari, quanto piuttosto a norma dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., per il ritenuto aggravamento delle esigenze cautelari, in conseguenza dell'anzidetto episodio, conformemente, del resto, ai motivi addotti dal Pubblico ministero a sostegno della relativa richiesta. E, anziché muovere un rilievo critico sul punto, il ricorso si è limitato a riproporre la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 276, cod. proc. pen., invece del tutto eccentrica.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pe