Italian Court dismisses appeal against preliminary trial order excluding evidence as procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the extraordinary appeal filed by the defense of Antonio Savino inadmissible without formalities. The defense argued that excluding specific testimony violated their right to defense and the principle of equality, but the court held that preliminary orders are subject to a specific, deferred appeal mechanism under Article 586 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, immediate recourse to the Supreme Court was deemed legally impossible, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 586, cod. proc. pen.: Appeals against preliminary trial orders or evidence admission decisions must follow the specific deferred remedy under Article 586 and cannot be immediately lodged at the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Savino Antonio, nato a Grumo Appula, il 20 novembre 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 28 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO 1. Il difensore di Antonio Savino, cui risultano imputati i reati di calunnia e diffamazione nel processo penale pendente innanzi al Tribunale di Bari (distinto dal n. 3978/18 R.G. Dibatt.) propone ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale ha escluso l'ammissione dei testi indicati dalla difesa nella lista depositata ritenendo le relative deposizioni non attinenti alle contestazioni mosse al Savino. Lamenta la difesa violazione del diritto di difesa, del principio di parità tra le parti nel processo nonché dell'art. 6, comma 3, CEDU.
3. Il ricorso, proposto nei confronti di un atto non ricorribile in Cassazione, va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Va infatti rilevato che le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento, comprese quelle di ammissione delle prove, sono soggette ad un potere specifico di impugnazione differito ex art. 586 cod. proc. pen., di talché ne è inammissibile l'immediata impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 1973 del 01/06/2016, dep. 2017, Rv. 268796; Sez.2, n.22599 del 8/5/2014, Rv.259626). Né può ritenersi che la via che porta all'immediato ricorso di legittimità avverso l'ordinanza in questione sia quella di una supposta abnormità della decisione assunta, così come sostenuto anche da alcuni arresti di legittimità (Sez. 1, n. 2877 del 12/01/2005, Maresca, Rv. 23055701) avuto riguardo alla generica possibilità di contrastare immediatamente in sede di legittimità anche gli atti preliminari o interlocutori del dibattimento.
Il ricorso, infatti, neppure supporta siffatta tesi, la quale, del resto, con riguardo ad atti afferenti l'ammissione delle prove, appare del tutto inconferente dovendosi escludere ogni possibilità di ritenerne l'abnormità, sia essa strutturale (perché l'atto si pone certamente in linea con il sistema organico della legge processuale) o funzionale (perché non determina alcuna stasi del processo ma solo un differimento della relativa verifica, rimessa al giudice dell'appello in uno allo scrutinio della sentenza che ne ha assorbito gli affetti decisori, lasciando intatti i poteri del giudice del gravame di ovviare alle erronee valutazioni rese sul punto in primo grado).
Da qui la rilevata conclusione pregiudiziale cui seguono le pronunce dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend