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Ordinanza — n. 31575/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dibie Stephen inadmissible on procedural grounds. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, bypassing the mandatory appellate court required by law. Consequently, the court rejected the appeal de plano and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed with the court of second instance; direct filing to the Supreme Court renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal procedural violation direct filing court of second instance ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Dibie Stephen, nato in Nigeria il 26/09/990 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il •