Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31574/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31574/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31574/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Alto Giuseppe, nato a Roma il 23/06/1977 avverso la sentenza del 28/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. t OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31574/2022 — snpen · Corte di Cassazione: t OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligo di articolare le censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Alto Giuseppe, nato a Roma il 23/06/1977 avverso la sentenza del 28/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. t OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il