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Ordinanza — n. 31572/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31572/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Giuseppe Franzese avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per reato di usura. Con il ricorso straordinario, il condannato deduce, quale errore di fatto, la omessa valutazione da parte del giudice di legittimità di una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello relativa alla dedotta questione della violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Errore che avrebbe portato la Corte di cassazione a ritenure preclusa la deduzione di tale nullità nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata con l'appello.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31572/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso straordinario, il condannato deduce, quale errore di fatto, la omessa valutazione da parte del giudice di legittimità di una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello relativa alla dedotta questione della violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Errore che avrebbe portato la Corte di cassazione a ritenure preclusa la deduzione di tale nullità nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata con l'appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
modifica della sentenza revisione in materia penale rettificazione della decisione errore nella commisurazione della pena motivi di cassazione modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Con il ricorso straordinario, il condannato deduce, quale errore di fatto, la omessa valutazione da parte del giudice di legittimità di una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello relativa alla dedotta questione della violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Franzese Giuseppe, nato a Palma Campania il 22/06/1951 avverso la sentenza del 29/09/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Giuseppe Franzese avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per reato di usura. Con il ricorso straordinario, il condannato deduce, quale errore di fatto, la omessa valutazione da parte del giudice di legittimità di una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello relativa alla dedotta questione della violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Errore che avrebbe portato la Corte di cassazione a ritenure preclusa la deduzione di tale nullità nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata con l'appello.

Quindi la questione non era stata dedotta la prima volta in sede di legittimità, come dimostra il fatto che la Corte di appello ha considerato la questione a pag. 5 7,,--- della sentenza di appello in ordine alla correzione della data del reato rispetto alla imputazione originariamente contestata. Con la memoria, la difesa intendeva dedurre, ai fini della prescrizione, che non vi era stata una mera rettifica della imputazione ma una vera e propria mutazione in un'ipotesi di reato non concretizzata nel capo di imputazione, con effetti sulle scelte difensive.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Va rilevato che la difesa del ricorrente con la memoria presentata in appello non aveva "contestato" con una specifica censura la nullità della sentenza di primo grado per la violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ma soltanto fatto valere che alla data del 14 settembre 2015 (data della rettificazione della imputazione) il reato era già prescritto. Ne consegue quindi l'inammissibilità delle censure per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle amm