Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31565/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence as it lacks legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31565/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure because it was filed for impermissible reasons. The appellant challenged the agreed sentence, arguing against the imposed penalty, while the lower court had already adopted the parties' agreed sanction. The court ruled that such appeals are barred unless the sentence violates the law, which was not the case here as the penalty matched statutory minimums.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against agreed sentences are inadmissible unless the sentence is contra legem, as parties have already indicated the penalty to the judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence appeal inadmissible appeal contra legem requirement simplified procedure penal code article 599-bis motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mangialardí Rocco nato a Tríggíano il 29.08.2002 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta risulta conforme ai minimi edittali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigli estenso re (Th Il Presi