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Ordinanza — n. 31563/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31563/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vallisa Pietro nato a Bisceglie il 6.02.1980 avverso la sentenza del 1/12/2021 emessa dal Tribunale di Terni; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vallisa Pietro è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte condono delle spese procedurali difetto di sottoscrizione difesa d'ufficio
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vallisa Pietro nato a Bisceglie il 6.02.1980 avverso la sentenza del 1/12/2021 emessa dal Tribunale di Terni; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vallisa Pietro è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigli re e