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Ordinanza — n. 31562/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bianchini Alessandro inadmissible without formalities. Bianchini argued that the lower court failed to evaluate his criminal liability, but the appellate court had already defined the proceedings through a settlement agreement regarding the penalty. The court ruled that such a waiver precludes any subsequent challenge on liability or other waived issues, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 160 cod. proc. pen.: A waiver of appeal issues regarding liability or penalty through a settlement agreement in the second instance judgment creates preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation review, barring any subsequent challenge on those grounds.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement agreement preclusive effect criminal liability inadmissible appeal second instance waiver procedural preclusion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 160 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianchini Alessandro, nato a Roma il 11/11/1985 avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Rilevato che il ricorso denuncia l'omessa valutazione degli elementi in ordine alla responsabilità dell'imputato e, in ogni caso, l'omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; A, Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e, nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigliere