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Ordinanza — n. 31561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MWELEKE NYAMANGONA CLEMENCE, nato in Tanzania il 08/04/1972 avverso la sentenza del 9/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Parole chiave

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memoria illeggibile allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MWELEKE NYAMANGONA CLEMENCE, nato in Tanzania il 08/04/1972 avverso la sentenza del 9/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente