Sentenza — n. 31529/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Allegra Simona è stata ritenuta colpevole del reato previsto dall'art. 388, comma 3, cod. pen. All'imputata è contestato di avere, nell'ambito della procedura di esecuzione promossa dal titolare della impresa funebre Alfano Francesca, sottratto i beni sottoposti a pignoramento, asportandoli senza autorizzazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 31529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si assume che in realtà il termine sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui l'imputata realizzò lo spostamento dei beni pignorati. Lo stesso Tribunale aveva affermato che l'imputata aveva lasciato quell'appartamento a seguito di una procedura di sfratto la cui ordinanza era stata resa esecutiva il 20.5.2013; dunque, si argomenta, il termine di prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data appena indicata e il reato sarebbe stato estinto già alla data di discussione del giudizio di appello, il 14.7.2021 Sul punto la Corte sarebbe silente. 2.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Allegra Simona, nata a Palermo il 04/06/1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Allegra Simona è stata ritenuta colpevole del reato previsto dall'art. 388, comma 3, cod. pen. All'imputata è contestato di avere, nell'ambito della procedura di esecuzione promossa dal titolare della impresa funebre Alfano Francesca, sottratto i beni sottoposti a pignoramento, asportandoli senza autorizzazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione; il tema attiene alla individuazione del dies a quo ed al calcolo del termine di prescrizione, decorso, secondo l'imputato, prima della definizione del giudizio di appello. I giudici di merito avrebbero erroneamente individuato il dies a quo del termine in questione nel 27.2.2014, cioè quando l'ufficiale giudiziario fece accesso nell'appartamento nella disponibilità della ricorrente - in cui avrebbero dovuti essere rinvenuti i beni- ed in cui fu invece constatato che l'immobile era chiuso e che l'imputata aveva cambiato domicilio.
Si assume che in realtà il termine sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui l'imputata realizzò lo spostamento dei beni pignorati. Lo stesso Tribunale aveva affermato che l'imputata aveva lasciato quell'appartamento a seguito di una procedura di sfratto la cui ordinanza era stata resa esecutiva il 20.5.2013; dunque, si argomenta, il termine di prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data appena indicata e il reato sarebbe stato estinto già alla data di discussione del giudizio di appello, il 14.7.2021 Sul punto la Corte sarebbe silente. 2.2.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si sostiene che al momento in cui furono rimossi, i beni non erano sottoposti a pignoramento, essendo questo stato eseguito il 20.6.2013
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
2. Alla data del 20.6.2013, cioè al momento in cui fu eseguito il pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva intentata da Alfano Francesca, i beni furono rinvenuti; dunque, diversamente dagli assunti difensivi, la condotta non potè essere compiuta in data anteriore. La condotta in realtà fu compiuta tra la data in cui il pignoramento fu eseguito e quella del 27.2.2014, cioè quando l'ufficiale giudiziario tornò nel luogo in cui i beni avrebbero dovuto essere custoditi - dove erano stati pignorati- e trovò l'appartamento chiuso e non più accessibile.
Sulla base di tale quadro di riferimento, se è infondato l'assunto difensivo secondo cui alla data della emissione della sentenza impugnata (14.7.2021) il reato era già estinto per prescrizione sul presupposto che il termine dovrebbe decorrere dal 20.5.2013, è altrettanto vero che la Corte avrebbe dovuto verificare quando la condotta di amozione dei beni fu in concreto compiuta e quindi se e in che termini il reato fosse estinto per prescrizione al momento della decisione, non potendo detto termine essere fatto decorrere dal 27.2.2014, cioè da quando fu constatata la sottrazione dei beni, evidentemente già compiuta.
La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del "favor rei", deve risultare, come nel caso di specie, da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo; ne consegue che, non essendo possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale della condotta, la sentenza deve essere annullata senza rinvio ai fini penali, per essersi estinto il reato per prescrizione, dovendo il relativo termine decorrere da un giorno prossimo alla data del 20.6.2013, cioè dalla data del pignoramento (sul tema, tra le altre, Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Seccì, Rv. 281343).
La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio ai fini penale per essersi il reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Cos