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Sentenza — n. 31528/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31528/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31528/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui Leone Giovanni e Caruso Angela Maria sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen. Agli imputati è contestato di avere: a) attestato falsamente, mediante autocertificazione, che l'immobile sito in L'Aquila in via Cola dell'Amatrice, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 6.4.2009, a tale epoca era adibito a propria abitazione principale laddove invece gli imputati erano dimoranti stabilmente in L'Aquila, alla via San Giuliano;

Regesto Legislator

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art. 316 ter cod. pen; Sentenza — n. 31528/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' stata trasmessa una memoria nell'interesse degli imputati con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

Parole chiave

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dimora abituale ubicazione dell'immobile domicilio conosciuto attribuzione dell'abitazione familiare legge sugli alloggi contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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art. 316 ter cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui Leone Giovanni e Caruso Angela Maria sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: lleona.Giovanni, nato a Caporciano il 04/03/1946;

2. Caruso Angela Maria, nata Taranto 1'01/01/1951; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 10/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui Leone Giovanni e Caruso Angela Maria sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen. Agli imputati è contestato di avere:

a) attestato falsamente, mediante autocertificazione, che l'immobile sito in L'Aquila in via Cola dell'Amatrice, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 6.4.2009, a tale epoca era adibito a propria abitazione principale laddove invece gli imputati erano dimoranti stabilmente in L'Aquila, alla via San Giuliano;

b) in una comunicazione integrativa spontanea a firma congiunta del 31.1.2014 dichiarato che l'appartamento di via San Giuliano era adibito allo svolgimento dell'attività professionale di Caruso e di averlo indicato, nella prima dichiarazione, quale abitazione principale, per mero errore interpretativo della norma. In tal modo gli imputati con richiesta di concessione di un contributo del 28.6.2013 per l'acquisto di una unità immobiliare, sostitutiva di quella precedente distrutta, percepivano la somma di 388.544 euro.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene al dolo e, in particolare, "alla scarsa chiarezza della normativa, sia della modulistica predisposta": ì dati processuali sarebbero "fermi" nell'indicare gli imputati residenti in via Cola Dell'Amatrice. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per Caruso Maria Angela; l'imputata non avrebbe partecipato alla predisposizione degli atti incriminati, ovvero a quelli della certificazione di corredo, né avrebbe avuto conoscenza "dei fatti della vicenda". 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla disposta confisca, tenuto conto che il sequestro per equivalente era stato ritenuto illegittimo.

3. E' stata trasmessa una memoria nell'interesse degli imputati con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili 2. Pur a fronte di una imputazione non chiarissima, i Giudici di merito hanno ricostruito i fatti e spiegato come:

a) Caruso Angela presentò una prima richiesta di riparazione di immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma in relazione all'abitazione sita in via San Giugliano, destinata ad abitazione principale;

b) con la richiesta in esame, Caruso aggiunse di risiedere in via Cola della Amatrice ma di avere stabile dimora in via San Giuliano;

c) a seguito di tale prima richiesta l'istante, cioè la Caruso, percepì un contributo di circa 18.280 euro;

d) successivamente fu presentata una nuova richiesta- sostitutiva della prima- da Leone, coniuge di Caruso, per la concessione di un contributo per l'acquisto di una nuova abitazione in cui si attestò che alla data del sisma questi aveva la residenza e la stabile dimora in via Cola dell'Amatrice;e) con successiva nota, i due imputati dichiarano che l'abitazione in via San Giuliano, lungi dall'essere il luogo di residenza della famiglia, costituiva il domicilio fiscale di un'attività produttiva;

f) il Comune avviò una procedura di revoca del contributo in precedenza concesso, precisando che le risultanze dell'attività istruttoria conducessero ad escludere che l'unita immobiliare sita in via San GiuWiano fosse adibita ad attività produttiva;

g) sulla base di ulteriori dichiarazioni sottoscritte autonomamente da Leone e Caruso, il Comune revocò la concessione del primo contributo e concesse un altro contributo di importo pari ad euro 386.568 per l'acquisto di una abitazione sostitutiva di quella principale andata distrutta, in relazione all'immobile in via Cola dell'Amatrice;

h) nel processo sia stato provato cha all'epoca del sisma gli imputati avessero la dimora e l'abitazione principale in via San Giuliano.

3. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti si è puntualmente spiegato perché sussistono i requisiti del reato contestato, perché è pienamente provata la responsabilità concorsuale della imputata Caruso, perché si è confiscata la somma di euro 388.544 euro. Rispetto a tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso rivelano, da una parte, la loro strutturale genericità perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in questa sede.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm