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Ordinanza — n. 31384/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MAATOUCH BOUHALI, nato in Marocco il 15/07/1994 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., relativi all'omessa motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura più ampia dell'equivalenza con le contestate aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., relativi all'omessa motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura più ampia dell'equivalenza con le contestate aggravanti.

Parole chiave

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caso poco grave revisione della sentenza penale aggravamento della pena controllo della commisurazione della pena attenuazione libera della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MAATOUCH BOUHALI, nato in Marocco il 15/07/1994 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., relativi all'omessa motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura più ampia dell'equivalenza con le contestate aggravanti.

Considerato, infatti, che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex plurimis:

Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il c