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Sentenza — n. 31370/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31370/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Mario Giuliano e Manzi Silvana per il reato di resistenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali, in concorso con più di cinque persone riunite. In particolare, si contesta che, nel corso di una operazione finalizzata alla repressione di furti di energia elettrica, gli operanti intendevano procedere al sequestro di 100 chili di cavi in rame, all'accompagnamento di Mario Luigi in Questura e all'effettuazione di video riprese da parte della Polizia Scientifica, finalizzate a identificare le persone che avevano accerchiato e aggredito i pubblici ufficiali. In tale circostanza Mario Giuliano, sfruttando la sua grossa corporatura, si poneva davanti alla portiera dell'autovettura, così impedendo che Mario Luigi vi facesse ingresso; Manzi Silvana, al fine di impedire le video riprese di quanto stava accadendo, rivolgeva, invece, minacce agli operatori della polizia scientifica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31370/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione che non fornisce risposta alle deduzioni contenute nell'atto d'appello tese a sostenere la impossibilità di attribuire con certezza all'imputata l'espressione intimidatoria. Nel provvedimento impugnato, infatti, non è stata presa in considerazione una palese contraddizione tra le dichiarazioni di Lanzaro e quelle di Marino. Il primo ha sostenuto che la Manzi era magra e aveva una maglia con dei colori sul verde. La seconda ha riferito che colei che preferiva la minaccia aveva una maglia bianca e nera. I due testi hanno, in conclusione, parlato di due persone diverse, 2.2.2.

Parole chiave

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inchiesta mascherata minaccia contro le autorità pericolo di collusione con testimoni sospensione dell'istruzione permesso di promuovere un procedimento penale testimonianza della vittima
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Testo completo

sentenza SENTENZA sui ricorsi proposti da: Mario Giuliano nato il 02/05/i.968 a Cassano allo Ionio Manzi Silvana nata il 24/10/1964 a Cosenza avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Uditi i difensori, avvocato Filippo Cinnante per Mario e l'avvocato Paolo (-3uadagnolo per Manzi, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Mario Giuliano e Manzi Silvana per il reato di resistenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali, in concorso con più di cinque persone riunite. In particolare, si contesta che, nel corso di una operazione finalizzata alla repressione di furti di energia elettrica, gli operanti intendevano procedere al sequestro di 100 chili di cavi in rame, all'accompagnamento di Mario Luigi in Questura e all'effettuazione di video riprese da parte della Polizia Scientifica, finalizzate a identificare le persone che avevano accerchiato e aggredito i pubblici ufficiali. In tale circostanza Mario Giuliano, sfruttando la sua grossa corporatura, si poneva davanti alla portiera dell'autovettura, così impedendo che Mario Luigi vi facesse ingresso; Manzi Silvana, al fine di impedire le video riprese di quanto stava accadendo, rivolgeva, invece, minacce agli operatori della polizia scientifica.

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con due distinti atti, gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo: 2.1.Mario Giuliano: 2.1.1. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione dei filmati registrati dalla Polizia Scientifica, decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti, La Corte distrettuale ha fondato la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni degli operanti, nonostante nell'atto di gravame, tramite la descrizione delle immagini, con annessa indicazione dell'esatto minutaggio, si sia dimostrato che l'azione dei pubblici ufficiali intervenuti non è stata in alcun modo interrotta o ostacolata dall'odierno imputato il quale, una volta invitato a spostarsi, si è defilato senza opporre resistenza. 2.1.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta rilevanza della recidiva. La Corte di appello si limitata all'uso di una mera formula di stile. 2.2. Manzi Silvana 2.2.1. Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello preso in esame l'esistenza di una contraddizione - insanabile e incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata - fra le dichiarazioni dei testi escussi dibattimento. La Corte territoriale ha ritenuto che la frase "ti faccio mangiare la telecamera", proferita nel corso dell'operazione della Questura di Cosenza, sia stata pronunciata dall'imputata, alla stregua delle dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria confermate dai filmati registrati sul luogo.

Si tratta di una motivazione che non fornisce risposta alle deduzioni contenute nell'atto d'appello tese a sostenere la impossibilità di attribuire con certezza all'imputata l'espressione intimidatoria. Nel provvedimento impugnato, infatti, non è stata presa in considerazione una palese contraddizione tra le dichiarazioni di Lanzaro e quelle di Marino. Il primo ha sostenuto che la Manzi era magra e aveva una maglia con dei colori sul verde. La seconda ha riferito che colei che preferiva la minaccia aveva una maglia bianca e nera. I due testi hanno, in conclusione, parlato di due persone diverse, 2.2.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta rilevanza della recidiva. La Corte di appello si è limitata all'uso di una rnera formula di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di entrambi gli imputati meritano accoglimento, limitatamente al motivo sulla recidiva, dovendo essere rigettati nel resto.

2. Il primo motivo di entrambe le difese è infondato. 2.1. Per quanto concerne l'imputato Mario, deve osservarsi che, con motivazione congrua, logica e, quindi, immune da censure rilevabili in questa sede, la Corte di appello territoriale ha ricostruito la condotta del predetto, avendo particolare riguardo alle dichiarazioni degli operanti, i quali, nel corso del dibattimento, riferivano che Mario Giuliano si era opposto gli agenti operanti che stavano compiendo un atto di ufficio, ponendosi dinanzi alla portiera dell'autovettura della polizia in modo da impedire che gli agenti facessero salire in macchina Mario Luigi per accompagnarlo in Questura.

La Corte di appello ha sottolineato correttamente che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non sono riscontrabili nelle dichiarazioni degli operanti - della cui veridicità, in ragione della loro qualità, non vi è motivo di dubitare - né contraddizioni, né incoerenze. A ciò si aggiunga che i fatti sono avvenuti sotto la loro diretta percezione e hanno trovato riscontro attraverso la visione dei filmati registrati sul luogo al momento del commesso reato. 2.2. Del pari infondato, deve ritenersi il primo motivo di ricorso di Manzi: La Corte di appello territoriale si è soffermata sulle dichiarazioni rese dagli operanti Tenuta Mario e Marino Patrizia, i quali riferivano che l'imputata, moglie di Mario Giuliano, si poneva al fianco del marito e, al fine di evitare che fossero effettuate delle videoriprese da parte della Polizia Scientifica, minacciava Marino Patrizia di" farle mangiare la telecamera".

I fatti, così come riferiti, hanno trovato un risconti o nelle riprese effettuate dalla polizia, laddove si vede l'imputata, con una maglia bianca e nera, proferire tali parole. Non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla difesa e cioè che i testi forniscano versioni diverse rispetto al colore della maglia indossata dalla Manzi: in nessuna parte della motivazione la sentenza indica l'imputata come colei che indossava la maglia verde. Anzi, proprio per questo motivo, la ricostruzione offerta dai giudici di merito è quella per cui la Manzi non ha posto in essere alcun atto di violenza nei confronti degli operanti, posto che, dalle videoriprese, risulta che tale condotta è stata posta in essere da una donna che indossava una maglia verde.

3. Il secondo motivo di entrambi gli imputati merita accoglirnento. Quanto alla recidiva facoltativa, deve sottolinearsi che effettivamente, nell'applicazione della stessa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv, 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Catanzaro non si è correttamente uniformata al criterio sopra indicato, non effettuando alcun richiamo, neanche implicito, alle ragioni per le quali si è ritenuta la contestata recidiva indice specifico di "maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale degli imputati". Ciò, peraltro, a fronte di una sentenza di primo grado che sottolinea che le condotte degli imputati, che non hanno colpito in alcun modo gli operanti, non appaiono di particolare gravità e in ragione di ciò, concede di circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto