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Sentenza — n. 31139/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31139/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Sfrecola Cosimo Damiano nei riguardi del dott. Gianluca Tenchio, giudice del Tribunale di Monza, per avere questi espresso indebitamente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., valutazioni sulla responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione nel provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro disposto a carico del coindagato.

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31139/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione Sfrecola articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione nella parte in cui 1a Corte non ha ritenuto indebito il convincimento espresso dal Giudice; si sostiene che il decreto di sequestro preventivo sarebbe stato disposto a seguito di una valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche a carico del ricorrente, che, tuttavia, sarebbe estraneo al procedimento cautelare: in tal modo, si argomenta, il Giudice avrebbe indebitamente anticipato gli esiti dell'udienza preliminare.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita sequestro cautelare permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero corruzione nell'esecuzione forzata legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
Sotto altro profilo si ritiene contraddittoria la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui la Corte, pur indicando correttamente i termini di una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto essere sollevata in relazione all'art. 34 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sfrecola Cosimo Massimo, nato a Barletta il 17/03/1973 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano 1'08/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Sfrecola Cosimo Damiano nei riguardi del dott. Gianluca Tenchio, giudice del Tribunale di Monza, per avere questi espresso indebitamente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., valutazioni sulla responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione nel provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro disposto a carico del coindagato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Sfrecola articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione nella parte in cui 1a Corte non ha ritenuto indebito il convincimento espresso dal Giudice; si sostiene che il decreto di sequestro preventivo sarebbe stato disposto a seguito di una valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche a carico del ricorrente, che, tuttavia, sarebbe estraneo al procedimento cautelare: in tal modo, si argomenta, il Giudice avrebbe indebitamente anticipato gli esiti dell'udienza preliminare.

La tesi è che il Giudice, nel decreto di sequestro, non si sarebbe limitato ad accertare in concreto il fumus del delitto di corruzione, e dunque, il presupposto per l'adozione della misura cautelare, ma avrebbe preso posizione anche sulla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con ciò indebitamente anticipando il giudizio da compiere all'esito della udienza preliminare. Nel caso di specie, si aggiunge, le dichiarazioni autoindizianti del pubblico agente corrotto, che ha ammesso di avere ricevuto la somma complessiva di 30.000 euro come prezzo della corruzione, sarebbero state sufficienti per configurare, ai fini della adozione del sequestro, il fumus del reato nei riguardi dello stesso dichiarante e non sarebbero state richieste ulteriori valutazioni, in concreto indebitamente compiute, sulla responsabilità di altri coindagati, come il ricorrente.

Sotto altro profilo si ritiene contraddittoria la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui la Corte, pur indicando correttamente i termini di una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto essere sollevata in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., abbia poi di fatto non sollevato alcunchè„ ritenendo detta questione esterna rispetto a quella devoluta con la ricusazione. La questione di legittimità costituzionale attiene all'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per l'udienza preliminare del Giudice per le indagini preliminari che, per il medesimo fatto storico, abbia applicato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dello stesso indagato o di altri indagati con un provvedimento in cui sia valutata la posizione del soggetto in questione quanto agli indizi di responsabilità.

La Corte, si aggiunge, avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale anche d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi abbia applicato nel corso del procedimento una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato (sul tema, tra le altre