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Ordinanza — n. 30940/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30940/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Bracale Vincenzo nato a Napoli il 13.11.1949 2. Espulsi Gennaro nato a Napoli il 6.12.1969 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dal Tribunale di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Bracale Vincenzo e Espulsi Gennaro afferenti all'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e al bilanciamento della citata aggravante U'u\ con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché i motivi esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30940/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Bracale Vincenzo nato a Napoli il 13.11.1949 2. Espulsi Gennaro nato a Napoli il 6.12.1969 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dal Tribunale di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Bracale Vincenzo e Espulsi Gennaro afferenti all'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e al bilanciamento della citata aggravante U'u\ con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché i motivi esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti procedura di ricusazione condono delle spese procedurali sostanze soggette a restrizione sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
309/90 e al bilanciamento della citata aggravante U'u\ con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Bracale Vincenzo nato a Napoli il 13.11.1949 2. Espulsi Gennaro nato a Napoli il 6.12.1969 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dal Tribunale di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Bracale Vincenzo e Espulsi Gennaro afferenti all'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e al bilanciamento della citata aggravante U'u\ con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché i motivi esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il