Italian court dismisses appeal as inadmissible due to direct filing by defendant violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Zouabi Fathi inadmissible without formal trial proceedings. The defendant directly submitted the appeal, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which requires specific procedural channels for such challenges. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused violates mandatory procedural requirements, rendering the challenge inadmissible without formal trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zouabi Fathi, nato in Marocco il 21.09.1967 avverso la sentenza dell' 11 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliere Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 1:IL/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 giugno 2022 La Consigliera estens