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Ordinanza — n. 30721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging motivation defects against a private prosecution penalty sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the alleged defect of motivation could not be raised against a penalty sentence applied upon private prosecution. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the responsibility and penalty under Article 73 of the Criminal Code. The court ruled that such motivation defects are excluded from the scope of appeals against private prosecution sentences under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against penalty sentences applied upon private prosecution cannot allege defects of motivation, as such vices are excluded from the admissible grounds for cassation in this specific procedural context.

Parole chiave

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private prosecution defect of motivation cassation appeal inadmissible de plano penalty application sanzioni penali pene condizionali pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
n 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che il vizio di motivazione esula da quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Varrese Giuseppe, nato a Crotone il 05.10.1998 avverso la sentenza del 4 maggio 2022 emessa dal G.u.p. del Tribuna le di Crotone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla pena applicata per il delitto d i cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che il vizio di motivazione esula da quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., possono essere dedotti con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre Idente