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Ordinanza — n. 30720/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-manifest error in fact qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a legal error in the lower court's fact qualification, but the court found the argument based on generic and apparent errors rather than manifest ones. Consequently, the court ruled that such evaluative errors are not deductible under the specific statutory requirements for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on erroneous fact qualification are limited to manifest errors, rendering generic or apparent errors inadmissible.

Parole chiave

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manifest error requirement fact qualification appeal cassation inadmissibility de plano dismissal evaluative error scope censure procedurali censura formulata in modo carente risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 2018 - Maugeri
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da GIARDINI CHRISTIAN, nato a Roma il 16/09/1978 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. Infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20103/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 272619) mentre nel caso il vizio risulta prospettato in termini di evidente genericità e mera apparenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presid