Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific acquittal grounds during the second-instance settlement agreement. The appellant, Bianchini, challenged a lower court judgment claiming the trial court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the crime in Article 73 of D.P.R. 309/1990. The court ruled that such a waiver precludes any review of these substantive legal issues in the cassation phase, limiting the appeal to procedural defects or legality of the agreed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: A waiver of acquittal grounds in a settlement agreement at the second instance creates preclusive effects, barring the cassation court from examining those substantive legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINAINZA sul ricorso proposto da Bianchini Alessandro nato a Roma il 11.11.1985 avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso propostq_nell'interesse di Bianchini Alessandro, in relazione al vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in seno al quale saranno prospettabili solo vizi inerenti alla volontà delle parti, all'assenso della Procura o alla legalità della pena irrogata così come concordata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il