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Ordinanza — n. 30392/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing as appeal was submitted to wrong court after ten-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to a procedural defect regarding the timeliness of the filing. The appellant submitted the appeal to the wrong court on June 15, 2022, exceeding the ten-day deadline established by Article 311 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the date of receipt by the competent office controls, rendering the earlier deposit at a different tribunal irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 311, comma 3 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against a tribunal of review order must be filed at the competent court's registry, and failure to do so within the statutory period renders the appeal inadmissible regardless of subsequent transmission.

Parole chiave

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inadmissibility de plano timeliness of appeal wrong court filing Code of Criminal Procedure ten day deadline deposito tardivo ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 311, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tortale Giulio, nato a Aversa il 31/5/1964 avverso l'ordinanza del 29/3/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI170 1.11 ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata il 31 maggio 2022 e il 23 maggio 2022, rispettivamente alla persona indagata e ai difensori e che il ricorso è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale del Riesame che aveva adottato il provvedimento impugnato, solo il 15 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la tempestività dell'impugnazione. 2.Deve rammentarsi in proposito che l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. contiene una specifica disciplina per la presentazione del ricorso per cassazione, che deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deve essere presentato nella cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Irrilevante, pertanto, ai fini della regolare e tempestiva proposizione dell'odierna impugnazione, il deposito del ricorso presso il Tribunale di napoli Nord il 3 giugno 2022. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'ordinanza impugnata, emessa in seguito ad appello del Pubblico Ministero, è già in corso di esecuzione essendo stata dichiarata esecutiva dal giudice a quo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 luglio 2022 Il Consiglier- e :tore Il