Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract legal qualification error lacking immediate clarity from indictment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the alleged legal error was merely abstract and evocative rather than immediately apparent. The appellant argued for a different legal classification of the drug offense, but the Court found the factual reconstruction and quantitative details did not support such a claim with the required immediacy. Consequently, the appeal was rejected as it relied on arguments not permitted under the specific provisions for challenging sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is inadmissible if the alleged error in legal qualification is not immediately and clearly evident from the indictment and the sentence's reasoning, restricting such challenges to cases where the deviation is obvious without needing further factual elaboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nani Ermal, nato in Albania il /1986 avverso la sentenza del 26/10/2021 del giudice per l'udienza preliminare di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rispetto al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. posto a base della sentenza impugnata, erronea qualificazione che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (circa 550 gr. di cocaina contenenti gr. 273 di principio attivo, già suddivisa in 27 involucri di vario peso) e possesso di presse ed altro materiale utile al confezionamento di dosi per lo smercio. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.